Cassazione Civile, Ordinanza n. 05085/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di risarcimento proposta da una proprietaria di un terreno nei confronti della società distributrice di energia elettrica, assumendo che su un fondo di sua proprietà fosse stato infisso un palo a sostegno di una conduttura elettrica soprastante, con conseguente danno. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale, in riforma della decisione, aveva rigettato la pretesa risarcitoria. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 339 c.p.c., sostenendo che la sentenza del giudice di pace sarebbe stata resa secondo equità e quindi non appellabile; (2) omessa pronuncia ex artt. 112 e 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per asserita mancata decisione su un'eccezione di giudicato, fondato su precedenti decisioni rese in favore di terzi per fatti analoghi; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., senza però specificare in che modo la sentenza impugnata avrebbe violato la norma.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la liquidazione equitativa del danno non equivale a pronuncia secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.; ha ritenuto infondato anche il secondo, escludendo ogni efficacia di giudicato rispetto a sentenze rese tra parti diverse, in assenza di un rapporto di dipendenza o subordinazione tra la posizione della ricorrente e quella definita nei precedenti invocati; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non confrontava il precetto dell'art. 2043 c.c. con la motivazione della sentenza impugnata. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa, poiché la società resistente è rimasta solo intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura è stata respinta perché la decisione di primo grado non era una sentenza pronunciata secondo equità, ma una sentenza nella quale il danno era stato semplicemente liquidato equitativamente.
La pronuncia secondo equità è cosa diversa dalla liquidazione equitativa del danno; la prima incide sul criterio decisorio, la seconda sul solo quantum.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando la sua precisa determinazione sia impossibile o particolarmente difficile.
Richiamato quale base per la liquidazione del danno da fatto illecito secondo criteri equitativi.
L'omessa pronuncia è esclusa perché il Tribunale non doveva pronunciarsi su un giudicato non riferibile alla posizione della ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato per denunciare omessa pronuncia, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo spiegato in che modo la sentenza avrebbe violato la regola generale dell'illecito aquiliano.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone di indicare la norma violata, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La liquidazione del danno in via equitativa non trasforma automaticamente la decisione in una sentenza pronunciata secondo equità: la prima attiene alla quantificazione del pregiudizio, la seconda al criterio decisorio applicato dal giudice.
- Il giudicato formato in un diverso processo può spiegare efficacia riflessa verso un soggetto estraneo solo se questi è titolare di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita nel giudizio precedente; in mancanza di tale nesso, non è configurabile violazione del giudicato.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico: il ricorrente deve indicare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata; la mera enunciazione della norma senza analisi del contrasto rende la censura inammissibile.
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