Sentenza del 25/10/2021 n. 7639 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 112/2021 PROCESSO TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE - Avviso di pagamento per recupero ticket sanitario - Giurisdizione del Giudice Tributario -Sussiste - Ragioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa CTR ha accolto l'appello ritenendo infondato il diniego di giurisdizione da parte della CTP. Ha dichiarato che le controversie sul ticket sanitario rientrano nella giurisdizione tributaria, ha riformato la sentenza impugnata e, ai sensi dell'art.59, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 546/92, ha rinviato la causa alla CTP di Napoli per il relativo esame. Nulla per le spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'Avviso di Pagamento per il recupero del ticket sanitario (anni 2013-2015) notificato da AdER: si contestava l'inesistenza della notificazione (effettuata tramite servizio postale privato) e il difetto di motivazione dell'avviso; inoltre si contestava la decisione della CTP di declinare la giurisdizione a favore del giudice ordinario (Giudice del Lavoro).
Norme richiamate
appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale
Il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale (ticket) rientra espressamente nella giurisdizione tributaria; dunque le controversie relative al recupero del ticket devono essere trattate dalle Commissioni Tributarie.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. a)
La Commissione Tributaria Regionale rimette la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice
Prevede il rito di rinvio da parte della CTR alla CTP quando la prima istanza ha negato la giurisdizione; norma applicata per il rinvio della controversia alla CTP di Napoli.
Ha introdotto il ticket sanitario come forma di partecipazione alla spesa sanitaria; la norma contribuisce a qualificare il prelievo come obbligatorio e non assistenziale.
D.Lgs. n. 124/1998 (art. 1 e riferimenti)
Ribadisce il ticket come quota di partecipazione alla spesa per prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, con criteri di determinazione ed esenzione: conferma la natura contributiva/tributaria del prelievo.
Corte Costituzionale, sent. n. 238/2009
Fornisce i criteri per qualificare un prelievo come tributo: doverosità della prestazione, assenza di rapporto sinallagmatico e collegamento alla spesa pubblica. Questi criteri sono stati utilizzati per qualificare il ticket sanitario come tributo.
Esclude dall'attività commerciale le prestazioni sanitarie soggette a pagamento di quote di partecipazione; tale esclusione è interpretata a supporto della natura non commerciale ma tributaria del ticket.
Richiamato in combinato disposto con il DPR 633/1972 per escludere la rilevanza commerciale delle prestazioni con ticket e rafforzare la qualificazione del ticket come prelievo riconducibile alla fiscalità pubblica.
Cass. S.U., ord. 9 gennaio 2007, n. 123
Giurisprudenza di legittimità che ha indicato la competenza del giudice tributario per le controversie inerenti l'obbligazione tributaria, confermando orientamento applicabile anche al ticket sanitario.
Massime di principio
- Il ticket sanitario, essendo obbligatorio, determinato forfettariamente e finalizzato a coprire parte della spesa pubblica, va generalmente qualificato come tributo e non come prestazione assistenziale: le controversie relative rientrano nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
- Se la CTP dichiara difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, la CTR deve rinviare la causa alla CTP ai sensi dell'art.59 D.Lgs. 546/92; pertanto il rimedio corretto è il ricorso in sede di CTR per ottenere la declaratoria di competenza tributaria.
- Nelle impugnazioni di avvisi di pagamento per ticket è opportuno sollevare contestualmente: (a) questione di giurisdizione; (b) vizi formali dell'avviso (notificazione e motivazione). Anche se la giurisdizione è favorevole al contribuente, la valutazione dei vizi dell'avviso sarà poi di merito davanti alla CTP.
- I criteri della Corte Costituzionale (dovendo, assenza di rapporto sinallagmatico, collegamento alla spesa pubblica) sono il parametro chiave per qualificare altri prelievi similari: se ricorrono, è probabile che la materia ricada nella giurisdizione tributaria.
- La mancata costituzione o la mancata deduzione di eccezioni da parte dell'amministrazione in primo grado può influire sulle spese processuali: il giudice d'appello può lasciare le spese a carico dell'appellante se la parte resistente non ha contribuito alla decisione sulla giurisdizione.
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