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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27066/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (militare)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso durante un'esercitazione militare in un poligono, nel quale un militare trasportato su un'autoblindo riportava gravissime lesioni alla testa a seguito dell'impatto del portellone superiore del mezzo. Il danneggiato agiva per il risarcimento contro il Ministero della difesa e contro il conducente dell'altro mezzo militare coinvolto; quest'ultimo chiamava in causa il proprio superiore gerarchico e il direttore dell'esercitazione. I giudici di merito ritenevano responsabili, in solido, i convenuti, reputando imprudente la manovra di sorpasso e non ravvisando alcun concorso colposo del danneggiato. In Cassazione il conducente proponeva quattro motivi: nullità della sentenza per avere fondato la decisione su una relazione di servizio ritenuta erroneamente riferibile a un teste diverso; travisamento della prova e violazione dell'art. 115 c.p.c. per l'asserita erronea affermazione che il terreno fosse franoso; omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere dato per presupposta la prevedibilità di una frana; violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per avere addossato al ricorrente l'onere di dimostrare l'impossibilità di percorsi alternativi. Il superiore gerarchico proponeva ricorso incidentale adesivo con due motivi sostanzialmente sovrapponibili ai primi due, deducendo la nullità della sentenza e il travisamento della prova. Il controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha riconosciuto che nella motivazione della sentenza d'appello vi era un'inesattezza nell'attribuzione a un testimone di una relazione di servizio in realtà redatta da altro ufficiale, ma ha ritenuto l'errore non decisivo perché la decisione di merito si fondava su una valutazione complessiva di più elementi probatori. Ha inoltre escluso che i motivi relativi al travisamento della prova e alla prevedibilità dell'incidente fossero ammissibili in sede di legittimità, poiché tendevano a sollecitare un nuovo giudizio di merito. Infine ha ritenuto infondato il motivo sull'onere della prova, chiarendo che la Corte territoriale non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva semplicemente motivato la responsabilità dei convenuti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4), c.p.c.

    L'eventuale inesattezza nella motivazione non determina nullità se la decisione resta sorretta da autonome e convergenti rationes decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza va riferito a reali carenze strutturali o motivazionali, non a mere imprecisioni non decisive.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito; il motivo è inammissibile se mira a un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non può essere usata per ottenere una nuova lettura del materiale probatorio; il giudice di merito può valorizzare gli elementi di prova disponibili nel loro complesso.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove rientra nel merito, salvo veri errori di percezione o di legge, qui non ravvisati come decisivi.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana è stata confermata sulla base della condotta imprudente nella manovra di sorpasso e della prevedibilità del rischio nel contesto concreto.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell'onere della prova: il giudice ha soltanto motivato sulle ragioni dell'affermazione di responsabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una svista o un'inesattezza nella motivazione non comporta cassazione se la decisione di merito è sorretta da una pluralità di autonome argomentazioni sufficienti a reggerne il dispositivo.
  • Le censure che, sotto il nome di violazione di legge o travisamento della prova, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione.
  • Nel valutare la responsabilità per fatto illecito in un contesto operativo peculiare, il giudice deve considerare il quadro concreto del rischio, ma resta ferma l'esigenza di rispettare le comuni regole di prudenza nella circolazione dei mezzi.
  • Non si ha violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice si limita a spiegare perché ritiene provata la colpa del convenuto; l'inversione dell'onere della prova richiede che il giudice ponga effettivamente a carico della parte un fatto che non le compete provare.
  • L'eventuale errata attribuzione di un documento o di una relazione a un determinato teste non è decisiva se il contenuto complessivo della decisione emerge da altre prove e da una motivazione coerente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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