Cassazione Civile, Ordinanza n. 00335/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
I debitori avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro l'esecuzione immobiliare intrapresa in base a un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1997, contestando: l'indeterminatezza della somma indicata nel precetto; la violazione del divieto di anatocismo; la nullità della pattuizione degli interessi moratori per usurarietà; e, in relazione alle rate successive al 31 dicembre 2000, la violazione della disciplina speciale invocata. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando il credito e gli accessori. In appello i debitori lamentavano anche questioni di legittimazione processuale della banca subentrata per fusione/cessione, la nullità per omessa pronuncia su alcune censure, l'erroneità del calcolo degli interessi e la illegittimità della condanna alle spese. In cassazione hanno articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sulla fusione per incorporazione e sulla successione processuale, per avere la corte d'appello ritenuto legittimata a resistere la società subentrata; 2) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita errata ricostruzione della vicenda societaria; 3) e 4) violazione delle norme su anatocismo/usura e sulla nullità degli interessi moratori e corrispettivi, sostenendo che il tasso di mora andasse sommato agli interessi corrispettivi e che il superamento del tasso soglia dovesse comportare la gratuità del mutuo; 5) omessa pronuncia e violazione delle norme sugli interessi ulteriori, perché la corte avrebbe confermato interessi convenzionali dopo la rideterminazione del credito; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la riforma in peius delle spese di primo grado e delle spese di c.t.u. in assenza di specifica impugnazione sul capo spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo e accolto il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza d'appello limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado e sulle spese di c.t.u., decidendo nel merito e ripristinando sul punto la regolazione contenuta nella sentenza di primo grado, che aveva posto solo in parte a carico dei debitori tali spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti nella misura del 30%, con compensazione del residuo.
Norme richiamate
Norma base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori per contestare il diritto della controparte a procedere esecutivamente.
La fusione per incorporazione è qualificata come vicenda successoria con estinzione della società incorporata e prosecuzione dei rapporti, anche processuali, in capo all'incorporante.
Richiamato per la successione nel rapporto bancario a seguito di cessione di ramo d'azienda/credito e per la legittimazione del soggetto subentrato.
Richiamato in relazione alla successione nel processo per venir meno della parte, ma escluso il rilievo interruttivo in presenza della disciplina speciale sulla fusione.
Richiamato dai ricorrenti sul tema della successione nel processo, ma non decisivo ai fini del motivo accolto o rigettato.
Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando la decisione, anche implicitamente, è incompatibile con la pretesa dedotta.
Richiamato dai ricorrenti sul divieto di anatocismo, ma la Corte ritiene infondata la censura perché la questione è stata decisa sulla base dei corretti criteri di calcolo degli interessi.
In caso di usura degli interessi moratori, la nullità della clausola non comporta la gratuità del mutuo, ma l'applicazione della disciplina indicata dalla giurisprudenza di legittimità.
Per la verifica dell'usura non va sommato indiscriminatamente il tasso corrispettivo a quello moratorio; i parametri di confronto vanno applicati secondo la distinzione tra interessi fisiologici e moratori e secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite.
Richiamato per fondare la debenza, in luogo della clausola moratoria usuraria, degli interessi nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
Richiamato per l'onere di deposito dei documenti su cui il ricorso si fonda.
La censura è inammissibile se il ricorrente non specifica e non localizza nel fascicolo i documenti processuali richiamati.
La Corte, accolto solo il motivo sulle spese, decide nel merito senza rinvio perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
In caso di conferma della decisione di merito, il giudice d'appello non può rideterminare d'ufficio le spese di primo grado se il relativo capo non è stato specificamente impugnato.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione determina la successione a titolo universale della società incorporante nei rapporti, anche processuali, della società incorporata; la società incorporata perde la propria autonoma legittimazione processuale e la controparte deve confrontarsi con il soggetto subentrato nel rapporto sostanziale.
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione del giudice di merito, pur senza una specifica argomentazione, sia logicamente incompatibile con la pretesa della parte e ne comporti il rigetto implicito.
- Ai fini della disciplina antiusura, interessi corrispettivi e interessi moratori non sono voci cumulabili nella verifica del superamento del tasso soglia, perché hanno natura e funzione diverse; il confronto va effettuato secondo i criteri distinti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- L'eventuale usurarietà della sola clausola moratoria non comporta, di per sé, la gratuità del mutuo: la clausola è colpita nei limiti in cui eccede i parametri di legge, ma il credito può restare produttivo degli interessi nella misura lecita corrispondente agli interessi corrispettivi.
- In cassazione, le censure fondate su atti processuali e documenti devono rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- Il giudice d'appello può modificare d'ufficio le spese di primo grado solo quando riformi, in tutto o in parte, la decisione impugnata; se invece conferma il merito e il capo spese non è stato specificamente impugnato, non può procedere a un nuovo regolamento peggiorativo per la parte soccombente.
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