Cassazione Penale, Sentenza n. 01050/2026 del 12/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto la continuazione fra due condanne per lo stesso reato (art. 73 d.P.R. 309/1990) e aveva individuato quale "pena base" la condanna anteriore ritenuta più grave, senza tener conto che tale pena era stata in sede esecutiva già ridotta (ordinanza 3/6/2019) in seguito agli effetti della sentenza Corte cost. n.40/2019; contestata anche la modalità con cui il giudice dell'esecuzione ha rideterminato gli aumenti per i reati satelliti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., in contrasto con la motivazione e con il principio di scorporo e autonoma aumentazione dei reati già riuniti in sede di cognizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio alla Corte d'appello di Roma affinché, rivalutata l'individuazione del reato più grave tenendo conto delle pene concretamente inflitte comprensive delle riduzioni per i riti premiali (e della riduzione esecutiva disposta in precedenza), proceda al corretto scorporo dei reati riuniti e all'applicazione autonoma degli aumenti per ciascun reato satellite secondo i principi giurisprudenziali richiamati, adeguando la motivazione e la quantificazione della pena finale.
Norme richiamate
Il principio applicato è che, per la continuazione e per la determinazione degli aumenti, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti in sede di cognizione e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite; l'art. 81 resta criterio per la determinazione dell'aumento complessivo ma va operata la separazione degli effetti sanzionatori originari.
Norma processuale richiamata in relazione ai rimedi esperibili contro i provvedimenti in materia di esecuzione e alla motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che l'erronea applicazione della legge penale in fase esecutiva giustificasse annullamento.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle disposizioni transitorie/attuative del codice di procedura penale applicabili in materia di esecuzione; la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole procedurali nella determinazione della pena.
Norma sostanziale delittuosa (traffico/illecito stupefacenti) relativa al titolo di reato per cui sono state pronunciate le condanne oggetto di continuazione; usata per identificare i provvedimenti sanzionatori rilevanti.
Richiamato in relazione alla riduzione per il rito del patteggiamento: la Corte ha sottolineato che le riduzioni per i riti premiali devono essere considerate nella determinazione della pena concreta da usare come base nel calcolo della continuazione.
Corte Cost. n. 40 del 2019
Decisione costituzionale che ha inciso sul trattamento sanzionatorio, i cui effetti in sede esecutiva avevano già determinato la riduzione della pena di una delle sentenze; la Cassazione ha ritenuto obbligatorio tener conto di quella riduzione nella scelta della pena più grave.
Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Rv. 287893
"in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato più grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali"
Giurisprudenza consolidata che vincola il giudice dell'esecuzione a considerare le pene già ridotte per i riti premiali (abbreviato, patteggiamento) quando si confrontano condanne per definire quella più grave ai fini della continuazione.
Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261
"in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo"
Precisa regola applicativa: obbligo di scorporare le aggregazioni operate in sede di cognizione e di applicare aumenti distinti per ciascun reato satellite nella ridefinizione delle pene in sede di esecuzione.
Massime di principio
- Nelle verifiche di continuazione in sede esecutiva bisogna prendere come riferimento le pene concretamente inflitte, ossia comprensive delle riduzioni operate per i riti premiali (patteggiamento, abbreviato, ecc.).
- Se una delle condanne è stata già ridotta in sede esecutiva per effetto di una decisione costituzionale o di altra misura, quella pena ridotta deve essere considerata nel confronto per individuare la "pena base" più grave.
- Quando le condanne da comporre derivano da sentenze che, in sede di cognizione, hanno già riunito più reati secondo l'art. 81, il giudice dell'esecuzione deve scorporare tali riunioni e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite nella nuova determinazione della pena.
- Ogni modifica degli aumenti (art. 81) operata dal giudice dell'esecuzione richiede motivazione esplicita: l'omessa o incongruente motivazione legittima l'annullamento e il rinvio.
- Le riduzioni per i riti premiali non sono meri indici formali: incidono concretamente sulla scelta della condanna più grave e, quindi, sulla quantificazione della pena finale in caso di continuazione.
- In caso di dubbio o di errori nella ricostruzione delle pene e degli aumenti, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice competente di riesaminare il computo conformemente ai principi di diritto richiamati.
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