Cassazione Civile, Ordinanza n. 07592/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice di energia elettrica per il pagamento di due fatture insolute, relative a una somministrazione resa in regime di salvaguardia. La società destinataria del decreto ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che: non vi sarebbe prova di un effettivo rapporto contrattuale con la fornitrice; essa sarebbe stata in rapporto con altro operatore del mercato libero; le fatture e la documentazione prodotta dalla creditrice sarebbero prove unilaterali e insufficienti; non sarebbero stati dimostrati i presupposti di operatività del regime di salvaguardia e i consumi addebitati. Inoltre, con il terzo motivo, ha dedotto che una nota di credito emessa dalla società fornitrice avrebbe comportato un riconoscimento di debito e, comunque, una indebita modifica della domanda monitoria, in violazione dei termini processuali. La Cassazione è stata investita di tre motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; violazione della disciplina del regime di salvaguardia ex d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007; violazione dell'art. 183 c.p.c. per asserita mutatio libelli conseguente alla nota di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: quanto al primo, ha osservato che la ricorrente, per contrastare la pretesa creditoria, aveva in sostanza chiesto un accertamento eccedente il perimetro dell'eccezione riconvenzionale, mentre i giudici di merito avevano correttamente valorizzato la prova della fornitura in regime di salvaguardia, dei consumi e delle tariffe mediante fatture, curve di carico e condizioni economiche; quanto al secondo, ha giudicato inammissibile la censura perché diretta a ottenere un riesame del merito sotto la veste della violazione di legge. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, condividendo l'impostazione dei giudici di merito secondo cui la nota di credito non aveva determinato una illegittima modifica della domanda, poiché i depositi cauzionali erano già stati considerati nel conteggio del credito azionato e, in ogni caso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto può modificare, specificare o anche mutare causa petendi e petitum nei limiti consentiti dall'art. 183 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per ribadire che il riparto dell'onere probatorio deve essere applicato in relazione ai fatti costitutivi e impeditivi della pretesa; nel caso concreto la censura è stata disattesa perché la ricorrente mirava a un diverso accertamento dei fatti e la prova della fornitura è stata ritenuta raggiunta.
d.l. 73/2007 conv. in l. 125/2007
richiamato quale fonte del regime di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica; la Corte ha ritenuto che, in presenza dei presupposti normativi, la somministrazione possa essere regolata da tale regime.
invocato dalla ricorrente per sostenere che il servizio di salvaguardia opererebbe solo in assenza di un fornitore sul mercato libero e di una scelta del cliente; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la ricorrente non avesse dimostrato l'operatività di un diverso rapporto in essere e che la fornitura in salvaguardia fosse stata correttamente applicata.
richiamato con riferimento alla possibilità per l'opposto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di precisare o modificare domanda, causa petendi e petitum nei limiti consentiti dalla fase di trattazione; la Corte ha escluso che la nota di credito avesse determinato una mutatio libelli illegittima.
richiamato per descrivere la declaratoria di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di economia processuale e ragionevole durata del processo a sostegno dell'ammissibilità delle domande modificate nei limiti consentiti.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto può, nei limiti dell'art. 183 c.p.c., precisare o anche modificare la propria pretesa per adeguarla alle difese svolte dall'opponente, purché non introduca una domanda nuova in senso assoluto estranea al rapporto dedotto.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito della controversia, quando i giudici di merito abbiano già ritenuto raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa sulla base della documentazione prodotta.
- Nel regime di salvaguardia della fornitura di energia elettrica, la parte che contesti la debenza delle somme deve allegare e provare i fatti impeditivi o modificativi della pretesa, non essendo sufficiente affermare in modo generico l'esistenza di un diverso rapporto con altro fornitore.
- La documentazione unilaterale può essere valorizzata dal giudice di merito, se inserita in un quadro probatorio complessivo coerente, ai fini della prova della fornitura, dei consumi e delle condizioni economiche applicate.
- Non costituisce mutamento illegittimo della domanda, nel giudizio monitorio opposto, la correzione o specificazione del conteggio del credito quando la posta rettificata risulti già considerata nel calcolo originario o sia comunque funzionale a chiarire la pretesa azionata.
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