Cassazione Penale, Sentenza n. 49250/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che parzialmente riformò la sentenza di primo grado. Merolla deduce la mancata riqualificazione del fatto in furto (sostiene che la sentenza non avrebbe considerato la sua dichiarazione tardiva e gli elementi probatori a favore della riqualificazione). Barbera contesta la responsabilità per il reato a lei ascritto sostenendo che si sia trattato di acquisto/consumo di gruppo (quindi non rilevante penalmente) e che la Corte d'appello abbia errato nell'escludere l'acquisto di gruppo per la mancata contribuzione economica. D'Asaro censura la fondatezza della colpevolezza basata su una unica captazione (20.12.2017) ritenuta di contenuto insufficiente e illogica l'affermazione circa il corrispettivo dell'acquisto. Bava e Pinto deducono violazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. contestando l'affermazione di responsabilità ma con censure generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cristian Merolla per genericità e tardività delle censure rispetto alla valutazione del compendio probatorio; ha accolto il ricorso di Giusy Barbera ritenendo che la Corte d'appello non abbia motivato tenendo conto della prova secondo cui la Barbera aveva concordato con il fornitore l'acquisto della cocaina per consumarla con il gruppo (anche in assenza di contribuzione economica da parte sua), applicando il principio di diritto in tema di acquisto/consumo di gruppo; la sentenza è stata annullata nei confronti di Barbera con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Il ricorso di Stefano D'Asaro è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano generiche e la motivazione della Corte d'appello, fondata sulla captazione del 20.12.2017, è stata ritenuta logica e circostanziata. I ricorsi di Vincenzo Bava e Luigi Pinto sono stati dichiarati inammissibili per manifesta genericità. Conseguentemente Merolla, D'Asaro, Bava e Pinto sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la posizione di Barbera è rinviata per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
art. 73, comma 1; art. 73, comma 4
La norma sulle sostanze stupefacenti è stata applicata per i reati di detenzione e commercio di stupefacenti; la Corte ha poi valutato la rilevanza penale dell'acquisto ai fini della distinzione tra acquisto/consumo di gruppo (irrilevanza penale in determinate condizioni) e il reato di cessione/detenzione a fini di spaccio
Codice penale, artt. 81 (concorso di persone), 110 (concorso di persone nel reato)
artt. 81 cpv., 110 cod. pen.
Richiamati per qualificare la responsabilità concorrente degli imputati rispetto ai reati ascritti; la Corte ha valutato se sussistessero profili di partecipazione alla condotta offensiva
Richiamato in relazione a ipotesi specifiche contestate a un imputato (reato procedurale indicato nel capo di imputazione)
Richiamato con riferimento a reato di ricettazione/illecita appropriazione oggetto di imputazione per taluno degli appellanti
Codice di procedura penale, art. 63, comma 2
art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto le censure generiche e dunque inammissibili quando non contestino in modo concreto e specifico il ragionamento motivazionale
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018 (Verdoscia), Rv.
Sez. 4, n. 24102 del 23/03/2018, Verdoscia, Rv. 272961
La Corte richiama il principio consolidato che l'acquisto di stupefacenti per consumo di gruppo è penalmente irrilevante se ricorrono condizioni tassative (acquirente è assuntore; acquisto sin dall'inizio per conto del gruppo; identità e volontà manifestata dei mandanti con contributo economico)
Massime di principio
- Le censure generiche sulla valutazione del materiale probatorio sono inammissibili: il ricorso deve indicare con precisione il vizio logico o probatorio della motivazione della Corte d'appello.
- L'acquisto di droga per consumo di gruppo può essere penalmente irrilevante quando sussistono, sin dall'inizio, i requisiti: l'acquirente è uno degli assuntori; l'acquisto è effettuato fin dall'inizio per conto del gruppo; è certa l'identità dei mandanti e la loro volontà di contribuire finanziariamente. La mancanza della contribuzione economica non esclude automaticamente la configurazione dell'acquisto per consumo di gruppo se gli altri elementi dimostrano il mandato collettivo.
- Le impugnazioni basate su singole captazioni sono valutate alla luce del loro contenuto concreto: se la captazione è circostanziata e coerente, la censura deve dimostrare specifici errori logici nell'interpretazione di tali conversazioni.
- Le eccezioni processuali (es. art. 63 c.p.p.) presentate senza specificazione dei profili motivazionali sono normalmente dichiarate inammissibili; occorre indicare esattamente dove la motivazione sarebbe carente o illogica.
- In caso di accoglimento parziale per errori di diritto (es. errata qualificazione del fatto), la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio nella sede di merito, che dovrà tener conto dei principi di diritto indicati dalla Cassazione.
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