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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28834/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che il giudice di appello aveva omesso di esaminare lo specifico motivo relativo al riconoscimento della ruralità ai fini dell'esenzione ICI, limitandosi a valorizzare il classamento urbano dell'immobile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a un fabbricato del defunto contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il diniego dell'esenzione, ritenendo insussistente il requisito della ruralità del fabbricato perché classificato in categoria urbana. In cassazione l'erede deduceva un unico motivo: nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si sosteneva che la domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, presentata e annotata ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 70/2011, produceva effetti anche per l'anno 2008, in forza della retroattività prevista dall'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 102/2013.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è denunciabile come nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio corretto per censurare l'omessa pronuncia; la Corte può esaminare gli atti del giudizio di merito per verificarne la sussistenza.

  • art. 7, comma 2-bis, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011 n. 106

    La domanda di variazione catastale presentata ai sensi di questa norma e la relativa annotazione possono rilevare ai fini del riconoscimento della ruralità.

  • art. 7, comma 2-ter, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito nella L. 12 luglio 2011 n. 106

    È richiamato insieme al comma 2-bis come base normativa della procedura di variazione catastale.

  • art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella L. 28 ottobre 2013 n. 124

    «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda»

    La retroattività degli effetti della domanda di variazione catastale si estende al quinto anno antecedente la presentazione, consentendo di far valere la ruralità anche per annualità pregresse come il 2008.

  • art. 9 D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella L. 26 febbraio 1994 n. 133

    È la norma che disciplina il requisito di ruralità richiamato per la fruizione del beneficio fiscale.

  • art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000 n. 212

    Viene richiamato come criterio interpretativo a sostegno della lettura retroattiva della disciplina.

  • art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale da remoto della causa.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere dedotta in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come vizio di motivazione o violazione di legge sostanziale.
  • Quando la censura riguarda l'omesso esame di un motivo di gravame, la Corte di cassazione può verificare direttamente, attraverso gli atti del giudizio di merito e l'atto di appello, se la questione sia stata effettivamente devoluta e non decisa.
  • In materia di ruralità catastale, la domanda di variazione e la relativa annotazione possono produrre effetti retroattivi fino al quinto anno antecedente la presentazione, se ricorrono i presupposti normativi richiamati dalla disciplina speciale.
  • Nel contenzioso sull'ICI, il mero classamento urbano dell'immobile non esaurisce l'indagine quando sia stato devoluto uno specifico motivo relativo al riconoscimento della ruralità ai fini dell'esenzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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