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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37398/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di accertamenti bancari eseguiti dalla Guardia di finanza nei confronti di una società cooperativa, erano emersi prelevamenti effettuati dall'amministratore, privi di un preciso riscontro causale nella contabilità sociale. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un avviso di accertamento per recuperare a tassazione, ai fini IRPEF, tali prelevamenti, qualificandoli come redditi diversi imputati all'amministratore. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello. In Cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata, sulla base del PVC, la confluenza dei prelevamenti nella sua disponibilità personale. La Corte ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi, fondata anche sul fatto che il prelevamento risultava documentalmente dimostrato e non smentito dalla parte, non essendo stato impugnato il PVC, assistito da fede privilegiata; inoltre il ricorrente non aveva specificamente indicato in che modo l'art. 2700 c.c. fosse stato violato, né aveva riprodotto o allegato il PVC nel ricorso, in violazione dell'autosufficienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva valorizzato non solo l'esistenza del PVC, ma anche il fatto che il prelevamento fosse documentalmente provato e non specificamente contestato. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza di fatti incontestati, l'amministrazione non aveva un ulteriore onere probatorio sul presupposto impositivo, e che la doglianza sull'art. 2700 c.c. era generica e priva di specificità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    il PVC, in quanto assistito da fede privilegiata, è richiamato come elemento probatorio rispetto ai fatti documentati; la censura non può limitarsi a considerazioni astratte sui limiti dell'atto pubblico, ma deve indicare specificamente in che cosa consista la violazione della norma nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sull'onere della prova è infondata quando la decisione si fonda su fatti incontestati o documentalmente provati e non specificamente smentiti dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte rileva che il ricorrente non ha censurato il passaggio motivazionale relativo al fatto non smentito alla luce dell'art. 115 c.p.c., sicché il motivo non intercetta la ratio decidendi.

  • art. 366 c.p.c.

    è richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, violato perché il PVC non è stato riprodotto né allegato al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un passaggio solo apparente o secondario, il motivo è inammissibile.
  • La doglianza sulla violazione dell'art. 2697 c.c. non è idonea quando l'accertamento di merito si fonda su fatti documentalmente provati e non specificamente contestati: in tal caso non vi è un problema di riparto dell'onere probatorio.
  • La censura relativa alla fede privilegiata dell'atto pubblico o del PVC deve essere specifica e concreta, non potendo consistere in affermazioni astratte sui limiti di efficacia probatoria del documento.
  • Nel giudizio di legittimità vale il principio di autosufficienza: il documento su cui si fonda il motivo deve essere riprodotto o comunque adeguatamente allegato, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando un fatto è rimasto incontestato, la parte pubblica non è tenuta a fornire ulteriore prova del presupposto impositivo oltre quella già emergente dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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