Cassazione Civile, Sentenza n. 20017/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Avviso di accertamento (anno 2009) con n. 8 rilievi e maggior reddito complessivo di €6.848.229,00. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la CTR aveva riformato in parte la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio sui rilievi 2-7 e rigettando quelli 1 e 8. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione relativa al rilievo n. 8 (la società non avrebbe specificamente contestato tale rilievo nel ricorso introduttivo, quindi i giudici non avrebbero potuto pronunciarsi); (2) errata valutazione della rilevanza di un verbale di contraddittorio nella procedura di accertamento con adesione rispetto al rilievo n. 8 (d.lgs. 218/1997); (3) errata applicazione dell'art. 109 TUIR sul criterio di competenza temporale per i lavori su ordinazione (rilievo n. 1: deduzione di componenti negative di reddito imputate ad altri esercizi).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c.) ritenendo che il rilievo n. 8 non risultasse specificamente contestato dalla società nel ricorso introduttivo, sì da configurare ultrapetizione da parte dei giudici di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato anch'esso accolto: la Corte ha richiamato il principio inderogabile della competenza temporale (art. 109 TUIR) e ritenuto che la decisione di merito avesse errato nel confermare la deducibilità di costi la cui documentazione dimostrava imputazioni temporali diverse; ha inoltre chiarito che l'eventuale doppia imposizione può essere gestita tramite istanza di rimborso. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – sezione staccata di Latina, in diversa composizione, con regolamentazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; i giudici non possono decidere su questioni non specificamente dedotte dalle parti (ultrapetizione). La Corte ha rilevato la violazione perché il rilievo n. 8 non risultava contestato nel ricorso introduttivo.
art. 55 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata nell'ambito delle regole processuali tributarie; citata dall'Amministrazione in collegamento con il principio di corrispondenza e la disciplina dell'impugnazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamata in relazione alla disciplina dei motivi e deduzioni in sede tributaria; citata dall'Amministrazione in ordine alla regolarità delle eccezioni di ultrapetizione.
Richiamo formale alla disciplina processuale tributaria; utilizzato per il collegamento tra norme del codice di procedura civile e il rito tributario.
art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
Vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è rilevabile come motivo di cassazione; la Corte ha accolto il ricorso con riferimento a tale motivo.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Normativa citata dall'Ufficio in ordine alla procedura di contraddittorio/accertamento con adesione; la Corte ha però assorbito il motivo connesso, senza pronunciarsi definitivamente sulla rilevanza probatoria del verbale in assenza di definizione.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Principio della competenza temporale per componenti di reddito d'impresa; inderogabile imputazione al periodo di competenza per legge. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse errato confermando deduzioni incompatibili con la documentazione e con il criterio di competenza.
Riferimento al divieto di doppia imposizione; la Corte ha chiarito che, pur essendo inderogabile la competenza, eventuali maggiori imposte versate per diversa imputazione possono essere recuperate tramite istanze di rimborso.
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato in connessione al tema del divieto di doppia imposizione e alle possibilità di rimedio (rimborso) per il contribuente.
Massime di principio
- I giudici devono rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non è consentito decidere su rilievi o pretese non specificamente contestati dalla parte interessata (rischio di ultrapetizione).
- Le ammissioni o i contenuti emersi in sede di tentativo di accertamento con adesione possono avere rilevanza probatoria, ma la loro efficacia dipende dal contesto e dall'esito della procedura: se l'adesione non si è perfezionata, il verbale ha limitata efficacia vincolante.
- Il principio della competenza temporale (art. 109 TUIR) è inderogabile: ricavi e costi devono essere imputati all'esercizio di competenza secondo le regole di legge; il contribuente non può spostare deduzioni tra esercizi a propria discrezione.
- Se l'Amministrazione dimostra, con documentazione (fatture, DDT, riscontri), che l'imputazione temporale è diversa da quella dichiarata dal contribuente, l'accertamento può essere legittimamente operato; il contribuente può eventualmente chiedere il rimborso per imposte pagate indebitamente.
- In caso di cassazione parziale per vizi formali o di diritto, la causa viene rinviata al giudice di merito per nuovo esame in diversa composizione; la statuizione sulle spese e la nuova valutazione dei rilievi saranno determinate in sede di rinvio.
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