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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20017/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Avviso di accertamento (anno 2009) con n. 8 rilievi e maggior reddito complessivo di €6.848.229,00. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della società; la CTR aveva riformato in parte la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio sui rilievi 2-7 e rigettando quelli 1 e 8. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione relativa al rilievo n. 8 (la società non avrebbe specificamente contestato tale rilievo nel ricorso introduttivo, quindi i giudici non avrebbero potuto pronunciarsi); (2) errata valutazione della rilevanza di un verbale di contraddittorio nella procedura di accertamento con adesione rispetto al rilievo n. 8 (d.lgs. 218/1997); (3) errata applicazione dell'art. 109 TUIR sul criterio di competenza temporale per i lavori su ordinazione (rilievo n. 1: deduzione di componenti negative di reddito imputate ad altri esercizi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c.) ritenendo che il rilievo n. 8 non risultasse specificamente contestato dalla società nel ricorso introduttivo, sì da configurare ultrapetizione da parte dei giudici di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo è stato anch'esso accolto: la Corte ha richiamato il principio inderogabile della competenza temporale (art. 109 TUIR) e ritenuto che la decisione di merito avesse errato nel confermare la deducibilità di costi la cui documentazione dimostrava imputazioni temporali diverse; ha inoltre chiarito che l'eventuale doppia imposizione può essere gestita tramite istanza di rimborso. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – sezione staccata di Latina, in diversa composizione, con regolamentazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; i giudici non possono decidere su questioni non specificamente dedotte dalle parti (ultrapetizione). La Corte ha rilevato la violazione perché il rilievo n. 8 non risultava contestato nel ricorso introduttivo.

  • art. 55 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata nell'ambito delle regole processuali tributarie; citata dall'Amministrazione in collegamento con il principio di corrispondenza e la disciplina dell'impugnazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamata in relazione alla disciplina dei motivi e deduzioni in sede tributaria; citata dall'Amministrazione in ordine alla regolarità delle eccezioni di ultrapetizione.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    Richiamo formale alla disciplina processuale tributaria; utilizzato per il collegamento tra norme del codice di procedura civile e il rito tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.

    Vizio di ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è rilevabile come motivo di cassazione; la Corte ha accolto il ricorso con riferimento a tale motivo.

  • d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Normativa citata dall'Ufficio in ordine alla procedura di contraddittorio/accertamento con adesione; la Corte ha però assorbito il motivo connesso, senza pronunciarsi definitivamente sulla rilevanza probatoria del verbale in assenza di definizione.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Principio della competenza temporale per componenti di reddito d'impresa; inderogabile imputazione al periodo di competenza per legge. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse errato confermando deduzioni incompatibili con la documentazione e con il criterio di competenza.

  • art. 163 d.P.R. 917/1986

    Riferimento al divieto di doppia imposizione; la Corte ha chiarito che, pur essendo inderogabile la competenza, eventuali maggiori imposte versate per diversa imputazione possono essere recuperate tramite istanze di rimborso.

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato in connessione al tema del divieto di doppia imposizione e alle possibilità di rimedio (rimborso) per il contribuente.

Massime di principio

  • I giudici devono rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: non è consentito decidere su rilievi o pretese non specificamente contestati dalla parte interessata (rischio di ultrapetizione).
  • Le ammissioni o i contenuti emersi in sede di tentativo di accertamento con adesione possono avere rilevanza probatoria, ma la loro efficacia dipende dal contesto e dall'esito della procedura: se l'adesione non si è perfezionata, il verbale ha limitata efficacia vincolante.
  • Il principio della competenza temporale (art. 109 TUIR) è inderogabile: ricavi e costi devono essere imputati all'esercizio di competenza secondo le regole di legge; il contribuente non può spostare deduzioni tra esercizi a propria discrezione.
  • Se l'Amministrazione dimostra, con documentazione (fatture, DDT, riscontri), che l'imputazione temporale è diversa da quella dichiarata dal contribuente, l'accertamento può essere legittimamente operato; il contribuente può eventualmente chiedere il rimborso per imposte pagate indebitamente.
  • In caso di cassazione parziale per vizi formali o di diritto, la causa viene rinviata al giudice di merito per nuovo esame in diversa composizione; la statuizione sulle spese e la nuova valutazione dei rilievi saranno determinate in sede di rinvio.

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