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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19982/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'accertamento tributario relativo al periodo d'imposta 2010 (avviso ex art. 38 D.P.R. 600/1973) che aveva ritenuto il centro degli interessi vitali del contribuente residente anagraficamente nel Principato di Monaco (Stato a fiscalità privilegiata) ancora in Italia; i ricorrenti hanno dedotto principalmente: (i) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (presunzione di residenza in Italia per soggetti iscritti in Stati a fiscalità privilegiata e trasferimento dell'onere probatorio sul contribuente); (ii) violazione delle norme sulle indagini finanziarie (art. 32, comma 1, n. 2 D.P.R. 600/1973) e censura dell'apprezzamento probatorio di scritture private/attestazioni di terzi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni procedurali (mancato rispetto dei presupposti di appellabilità e dei requisiti di specificazione di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c.; limiti derivanti dalla c.d. "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c.) e, in subordine, ha ritenuto infondati i profili di diritto. La CTR aveva motivatamente confermato che, ratione temporis, ai fini della residenza fiscale pre-1/1/2024 il "domicilio" coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali, dando rilievo agli interessi economico-patrimoniali gestiti in modo abituale e riconoscibile dai terzi; inoltre la valutazione probatoria delle scritture e delle dichiarazioni di terzi è rimessa al giudice di merito. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre oneri)

Norme richiamate

  • art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Il testo novellato è richiamato con la seguente formulazione: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente."

    Per i fatti anteriori al 1° gennaio 2024 la Corte conferma che il precedente art. 2 (ratio temporis) ricondusse il "domicilio" al centro degli affari e degli interessi vitali, dando prevalenza agli elementi economico-patrimoniali e alla gestione riconoscibile dai terzi; la novella del 2023 non è applicabile retroattivamente

  • art. 2, comma 2-bis, D.P.R. n. 917/1986 (richiamato)

    Nelle ipotesi in cui il contribuente risulti emigrato in Stati a fiscalità privilegiata (black list) opera una presunzione legale relativa di permanenza della residenza in Italia per cui grava sul contribuente l'onere di provare l'insussistenza dei criteri di collegamento col territorio italiano

  • art. 38, D.P.R. 600/1973

    Norma che legittima l'emissione dell'avviso di accertamento; nel caso di specie l'avviso è stato emesso sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Riguarda le indagini finanziarie; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo di elementi risultanti da indagini/conti e la valutazione delle giustificazioni spettino al giudice di merito

  • art. 360, cod. proc. civ. (n. 5 e relativa giurisprudenza)

    Limiti di censura in cassazione: il ricorso non può chiedere una rivalutazione meramente fattuale e deve indicare puntualmente le ragioni e i fatti posti a base delle decisioni di merito; qui i ricorrenti non hanno adempiuto a tali obblighi

  • art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

    Obbligo di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda e la loro collocazione processuale; mancato rispetto produce inammissibilità

  • art. 348-ter, cod. proc. civ. (c.d. "doppia conforme")

    Regola che limita il sindacato di legittimità nei casi di doppia conformità tra primo grado e appello; impone al ricorrente di dimostrare la discordanza delle valutazioni di fatto fra i due gradi, onere non assolto

  • d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (att. legge delega riforma fiscale)

    La novella che ridefinisce i criteri di residenza/domicilio si applica a fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 2024 e non a fatti anteriori; pertanto non rilevante nel caso di specie

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244 (richiamo alla black list/white list)

    Riferimento normativo che identifica gli Stati a regime fiscale privilegiato (utilizzato per enunciare la presunzione di residenza italiana per gli emigrati in tali Stati)

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in sede di liquidazione spese (la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti); applicazione formale nella motivazione delle spese

Massime di principio

  • Per periodi anteriori al 1° gennaio 2024 la determinazione della residenza fiscale si fonda sul "domicilio" inteso come centro degli affari e degli interessi vitali: si dà prevalenza agli interessi economico-patrimoniali e alla gestione riconoscibile dai terzi; legami familiari rilevano ma non sono decisivi da soli
  • Se il contribuente è emigrato in uno Stato a fiscalità privilegiata (black list) opera una presunzione legale relativa di residenza in Italia: l'onere probatorio si inverte e grava sul contribuente che deve dimostrare l'effettiva residenza all'estero
  • Le indagini finanziarie e le dichiarazioni/atti di terzi (anche se autenticati) sono valutabili dal giudice di merito: l'autenticazione della firma non rende automatico il valore probatorio assoluto nei confronti dell'Amministrazione e il giudice può apprezzarne l'attendibilità
  • In Cassazione i motivi devono rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali (indicazione precisa degli atti/documenti, delle ragioni di fatto e delle differenze tra le decisioni di primo e secondo grado quando operativo il divieto della "doppia conforme"); altrimenti il ricorso è dichiarato inammissibile
  • La riforma normativa che modifica il concetto di domicilio/residenza opera con efficacia temporale espressa: le novità non si applicano retroattivamente alle fattispecie anteriori alla data di entrata in vigore indicata dal legislatore

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