Cassazione Civile, Sentenza n. 19972/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'avv. Mancino era stato contestato per violazione dell'art.64 del Codice deontologico forense per essersi sottratto, in modo reiterato e grave, all'adempimento di obbligazioni contrattuali nei confronti della società Edil 90 s.r.l. e dell'avv. Sante Capalbo, per importi accertati da sentenze definitive dal marzo 2009 in poi. Il CDD di Bologna lo sanzionò con la sospensione di due mesi per i rapporti con Edil 90; il CNF confermò la responsabilità ma ridusse la sanzione alla censura, rilevando un errore materiale sulla menzione dell'inadempimento verso Capalbo. Mancino ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione del CNF quanto alla responsabilità verso Edil 90 (sostenendo, tra l'altro, che l'aumento dei costi fosse ingiustificato e che si fosse rifiutato di pagare somme sproporzionate); (2) estinzione per prescrizione dell'azione disciplinare a partire dal deposito della decisione del CDD (11.10.2017).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancata specifica deduzione ai sensi dell'art.36, comma 6, legge n.247/2012 o ai sensi dell'art.360 c.p.c., oltre a rilevare che il CNF aveva motivato compiutamente la decisione, richiamando sentenze che avevano accertato come l'aumento dei costi derivasse da lavori aggiuntivi richiesti dal committente e che l'opposizione dell'avv. Mancino fosse ingiustificata; tali valutazioni di fatto non erano suscettibili di rinnovata valutazione in sede di legittimità. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la prescrizione: per fatti anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina (2.2.2013) rileva la cessazione della permanenza dell'illecito e la legge applicabile al momento di tale cessazione; il CNF ha accertato che la permanenza cessò con il deposito della sentenza del CDD il 11.10.2017. Inoltre la nuova disciplina dell'art.56 l.247/2012, applicabile secondo i casi, stabilisce termini e regole di interruzione che portano a un termine complessivo massimo di prescrizione pari a sette anni e mezzo; tenuto conto delle interruzioni e del calcolo effettuato, il termine non era ancora decorso alla data della decisione (9.7.2024) e sarebbe scaduto l'11.4.2025. La Corte ha quindi respinto il ricorso e ha rilevato l'obbligo, a carico del ricorrente, dell'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato secondo l'art.13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art.64 Codice deontologico forense (ex art.59 precedente CDF)
Norma richiamata per configurare l'illecito disciplinare relativo alla reiterata sottrazione all'adempimento di obblighi professionali verso committenti e colleghi; applicata in relazione ai rapporti con Edil 90 e (in origine) con l'avv. Capalbo.
art.36, comma 6, legge n.247/2012
Richiesto dal giudice di legittimità per la specificità dei motivi dedotti in cassazione contro provvedimenti disciplinari; la mancata specifica contestazione ai sensi di questa norma determina inammissibilità del motivo che non affronti puntualmente la motivazione di merito.
art.360, comma 1, c.p.c. (n.4 e n.5)
Limita il sindacato di legittimità: è impugnabile per vizio di motivazione solo la sentenza che presenti motivazione apparente o omessa su fatto decisivo, ma non è consentita la rivalutazione dei fatti di merito; la Corte ha applicato questi limiti per dichiarare inammissibile la dedotta mancata motivazione quando essa implicava una rinnovata valutazione dei fatti.
art.56 legge n.247/2012 (Prescrizione dell'azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
Stabilisce il nuovo regime (termine base 6 anni, con interruzioni che producono nuovi termini di 5 anni e un limite complessivo estendibile di un quarto, portando il termine massimo a 7 anni e mezzo). La Corte ha richiamato che per fatti ante 2.2.2013 occorre individuare la data di cessazione della permanenza per stabilire la legge applicabile; ha inoltre affermato che gli atti interruttivi (es. notifica decisione CDD, sentenza CNF) incidono sul computo.
art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115/2002 (come modificato)
Norma richiamata per l'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro decisioni disciplinari è necessario formulare motivi specifici e puntuali richiamando le fattispecie previste dall'art.36 l.247/2012 o i corretti motivi di cui all'art.360 c.p.c.; deduzioni generiche o che implicano una nuova valutazione dei fatti saranno inammissibili.
- La Corte di legittimità non è la sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto pacificate in grado di merito; il ricorrente deve contestare errori di diritto o gravi vizi motivazionali espressi con chiarezza.
- La prescrizione dell'azione disciplinare si calcola tenendo conto della 'permanenza' dell'illecito: per fatti anteriori al 2.2.2013 occorre stabilire la data di cessazione della permanenza per determinare la legge applicabile.
- L'art.56 l.247/2012 ha introdotto un meccanismo di interruzione che può allungare il termine complessivo fino a 7 anni e mezzo: bisogna valutare tutte le notifiche/interruzioni intervenute (notifica decisione del CDD, sentenza CNF, comunicazioni all'iscritto) per il corretto computo.
- Se la decisione di merito ha motivato con riferimento a sentenze o elementi probatori specifici (es. sentenze che accertano la causa dell'aumento dei costi), il ricorrente deve confutare direttamente quegli elementi per sperare in una riforma in sede di legittimità.
- Le questioni procedurali rilevabili d'ufficio (come la prescrizione) possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione, purché la loro verifica non richieda accertamenti fattuali ulteriori rispetto a quanto già accertato in fatto dal giudice di merito.
- Occorre considerare possibili obblighi accessori in caso di rigetto del ricorso (es. contributo unificato supplementare) previsti da norme procedurali.
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