Cassazione Civile, Sentenza n. 20006/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I medici specializzandi avevano chiesto il riconoscimento della rideterminazione triennale e dell'adeguamento annuale delle borse di studio previste dal d.lgs. n. 257/1991 per gli anni di frequenza (in particolare 1994-1997), lamentando la mancata corresponsione della differenza tra quanto percepito e quanto spettante in base agli adeguamenti. La Corte d'appello di Catania aveva accolto parzialmente i medici riconoscendo il diritto alla rideterminazione triennale per il periodo 1994-1997. L'Università di Catania e i Ministeri hanno impugnato in Cassazione sostenendo che una serie di interventi legislativi (art. 7 comma 5 D.L. 384/1992 e successive proroghe e interpretazioni, art. 1 comma 33 L. 549/1995, art. 32 comma 12 L. 449/1997, art. 36 L. 289/2002 ecc.) aveva congelato l'importo delle borse al livello del 1992 e che, perciò, né l'adeguamento annuale né la rideterminazione triennale erano applicabili per il periodo rilevante; l'Università contestava inoltre la propria legittimazione passiva a incrementare le borse in assenza di decreti ministeriali.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto i ricorsi (in parte) e cassato la sentenza della Corte d'appello. Hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritte ai corsi negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non è soggetto né all'incremento annuale in relazione al tasso programmato d'inflazione né alla rideterminazione triennale prevista dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991, per effetto del congelamento operato dalle norme citate (art. 7 comma 5 D.L. 384/1992 interpretato dall'art. 1 comma 33 L. 549/1995 e dalle successive proroghe e dal consolidamento di risorse previsto dall'art. 32 comma 12 L. 449/1997 e successive conferme). Conseguentemente le domande dei medici sono state rigettate e la sentenza d'appello annullata.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257/1991
"Agli ammessi alle scuole di specializzazione ... una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1° gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, ... in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale."
Disciplina due meccanismi distinti di adeguamento della borsa: l'adeguamento annuale legato al tasso di inflazione (automatico) e la rideterminazione triennale collegata ai miglioramenti contrattuali del personale medico del SSN (non automatica, da decreto ministeriale). Le Sezioni Unite confermano che, benché previsto, tale meccanismo è stato bloccato per il periodo indicato dalle norme di congelamento.
art. 7, comma 5, d.l. n. 384/1992 (conv. L. n. 438/1992)
"Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere ... sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992."
Norma di blocco che impedisce aggiornamenti degli emolumenti rispetto al 1992; la Corte ritiene che, letta insieme alle successive proroghe e interpretazioni, il blocco abbia ad oggetto non solo l'indicizzazione automatica ma, di fatto, ogni aggiornamento della misura della borsa di studio per il periodo indicato.
art. 1, comma 33, L. n. 549/1995
"Le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, ... vanno interpretate nel senso che tra le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257."
Interpretazione che estende il blocco alle borse di studio ex d.lgs. 257/1991: le borse devono essere considerate fra gli emolumenti congelati alla misura del 1992.
art. 32, comma 12, L. n. 449/1997
"a partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ...; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991."
Dispone il consolidamento delle risorse e, in modo espresso, esclude l'applicazione degli "aggiornamenti" previsti dall'art. 6 comma 1 per il triennio 1998-2000; la Corte dà a questa norma un ruolo centrale, contribuendo a consolidare in modo unitario il blocco anche della rideterminazione triennale.
art. 36, comma 1, L. n. 289/2002
"Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, ... continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 ... e ... fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro ... alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ... il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
Conferma e proroga il blocco e collega espressamente il divieto di aggiornamento al consolidamento delle risorse; rafforza l'effetto di esclusione degli adeguamenti (annual e triennale) per il periodo 1998-2005 e, in prospettiva, fino alla soppressione del regime.
Massime di principio
- Per i corsi di specializzazione iniziati dal 1992/1993 fino al 2005/2006 non è riconosciuto il diritto né all'indicizzazione annuale della borsa (adeguamento all'inflazione) né alla rideterminazione triennale legata alla contrattazione del SSN, in virtù della serie normativa di congelamento e delle pronunce consolidate della Cassazione (Sezioni Unite).
- Nelle controversie simili, verificare sempre la successione normativa (art.7 DL 384/1992 e relative proroghe, art.1 c.33 L.549/1995, art.32 c.12 L.449/1997, art.36 L.289/2002) perché il quadro normativo complessivo può escludere ogni aggiornamento della borsa per periodi stabiliti.
- La natura privatistica del rapporto specializzando-università è rilevante: non costituisce rapporto di lavoro subordinato e ciò limita l'applicabilità di principi costituzionali riferiti alla retribuzione del lavoro subordinato (art.36 Cost.) nella valutazione dell'adeguamento delle borse.
- La mancata emanazione di decreti ministeriali di rideterminazione non crea automaticamente diritto al maggior importo se la legislazione ha congelato le risorse; quindi l'azione giudiziaria deve valutare sia la fonte normativa sia l'effettiva disponibilità finanziaria consolidata.
- In casi futuri, se una legge specifica o un consolidamento delle risorse non esistono per il periodo contestato, è probabile che il giudice neghi pretese di adeguamento; la strategia difensiva dei ricorrenti deve dunque concentrarsi su fatti e atti normativi successivi che espressamente abbiano riaperto la materia.
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