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Sentenza

Sentenza n. 855/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo del provvedimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2014, con il quale si conferma al signor -OMISSIS-la patente di guida cat. A e B n. -OMISSIS- rilasciata dalla Prefettura di Frosinone il 16 luglio 1975, con validità limitata ad anni due ossia fino al 10 luglio 2016; del provvedimento della Commissione Medico Locale di Frosinone codice identificativo -OMISSIS- del 10 luglio 2014, relativo all’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida del Signor -OMISSIS-; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 17 giugno 2015: per l’annullamento degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa201400752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rinnovo della patente di guida ordinaria di categoria B con validità limitata a due anni, fondato sull'accertamento della Commissione medica locale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 10 luglio 2014, con cui la patente di guida è stata rinnovata sino al 10 luglio 2016, anziché per il periodo ordinario, sulla base dell'accertamento della Commissione medica locale di Frosinone. Ha dedotto: violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR che aveva annullato un analogo rinnovo biennale per difetto di motivazione, con conseguente nullità dell'atto ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, illogicità e difetto di motivazione, per omessa indicazione delle ragioni mediche della limitazione biennale e mancata considerazione della documentazione sanitaria e dell'asserita stabilità della patologia; violazione degli artt. 119 e 126 del Codice della strada e degli artt. 319, 321 e 327 del d.P.R. 495/1992, sostenendo che non fosse stata accertata alcuna patologia impeditiva della guida o suscettibile di peggioramento. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato per due volte il deposito del parere della Commissione medica locale. L'amministrazione ha prodotto soltanto una nota del 13 febbraio 2015, formata successivamente all'atto impugnato. Con motivi aggiunti il ricorrente ha contestato tale produzione postuma, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'illogicità e il travisamento, nonché l'erronea applicazione della disciplina sulla validità della patente. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché, considerato il tempo trascorso dal 2014, anche un eventuale rinnovo ottenuto ora per allora avrebbe ormai esaurito i propri effetti e non procurerebbe più al ricorrente un'utilità concreta. Poiché il ricorrente aveva manifestato interesse alla decisione ai fini di una possibile tutela risarcitoria, il Collegio ha applicato l'art. 34, comma 3, c.p.a. e ha accertato l'illegittimità dell'atto. Ha escluso la violazione del giudicato, rilevando che la precedente sentenza riguardava un diverso periodo temporale e un autonomo procedimento. Ha invece ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo al difetto di motivazione, corroborato dalle censure dei motivi aggiunti: l'amministrazione non ha prodotto l'originario accertamento del 10 luglio 2014, nonostante i reiterati ordini istruttori, ma soltanto una nota postuma redatta in relazione alla controversia. Non è stato quindi possibile comprendere le ragioni mediche per cui la patente ordinaria fosse stata limitata a due anni, anche alla luce delle contestazioni puntuali del ricorrente. Dal comportamento processuale dell'amministrazione il giudice ha desunto argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La domanda di risarcimento per lite temeraria è stata respinta, non essendo emersi dolo o colpa grave dell'amministrazione: il precedente giudicato aveva censurato solo il difetto di motivazione, senza accertare in concreto l'idoneità psico-fisica del titolare o la durata corretta della patente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto, senza annullarlo, quando l'annullamento non è più utile ma permane un interesse ai fini risarcitori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il giudice (…) può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo

    La mancata produzione dell'originario accertamento sanitario, nonostante reiterati ordini istruttori, può concorrere alla valutazione probatoria sfavorevole dell'amministrazione.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    La dedotta violazione del giudicato non è stata ritenuta sussistente, poiché il precedente giudizio riguardava un diverso periodo e un autonomo procedimento.

  • art. 126 Codice della strada

    La durata ordinaria della validità della patente costituisce il parametro rispetto al quale deve essere adeguatamente motivata una limitazione temporale fondata sulle condizioni psico-fisiche del titolare.

  • artt. 119 Codice della strada; artt. 319, 321 e 327 d.P.R. 495/1992

    La disciplina dell'idoneità psico-fisica alla guida e delle competenze della Commissione medica locale non esonera l'amministrazione dall'indicare le ragioni concrete della limitazione biennale della patente.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata richiede mala fede o colpa grave della parte soccombente e non è stata riconosciuta in assenza di elementi concreti al riguardo.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di rinnovo della patente limita la validità del titolo rispetto alla durata ordinaria, l'amministrazione deve indicare le ragioni mediche concrete e il fondamento della limitazione, non essendo sufficiente il solo giudizio di idoneità alla guida.
  • La produzione in giudizio di una motivazione sanitaria formata successivamente all'adozione dell'atto non consente, di regola, di ricostruire l'originario accertamento e non sostituisce la documentazione relativa all'istruttoria effettivamente svolta prima del provvedimento.
  • La mancata produzione, nonostante reiterati ordini istruttori, dell'atto sanitario originario posto a fondamento del provvedimento può essere valutata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
  • Quando, per il tempo trascorso, l'annullamento dell'atto non può più procurare al ricorrente un'utilità concreta, la domanda caducatoria è improcedibile; tuttavia, se permane un interesse ai fini risarcitori, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
  • La violazione di un precedente giudicato non sussiste quando il nuovo provvedimento riguarda un diverso periodo temporale ed è adottato all'esito di un procedimento autonomo, anche se presenta un vizio analogo a quello già accertato.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaDecisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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