Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17086/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra due condanne: a) associazione finalizzata al narcotraffico e più reati previste dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (sentenza del 5/10/2018, irrevocabile 17/09/2019) e b) estorsione commessa dal dicembre 2014 al 13/12/2016 (sentenza 5/6/2020, irrevocabile 5/3/2021). Testini sosteneva che il reato di estorsione si inseriva temporalmente nel periodo di permanenza nell'associazione (contestata "da marzo 2011 fino alla data odierna") e che, quindi, doveva riconoscersi un medesimo disegno criminoso e la continuazione.

La decisione

Il Tribunale di Bari aveva respinto l'istanza in esecuzione ritenendo assente un medesimo disegno criminoso, per la distanza temporale e per la mancanza, dalle sentenze di merito, di elementi che collegassero l'estorsione all'attività del clan Di Cosola. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che non è dimostrata la programmazione unitaria dei reati e che il decorso del tempo e l'assenza di collegamenti con l'associazione escludono la continuazione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla continuazione in sede esecutiva: il riconoscimento della continuazione richiede che le violazioni costituiscano parte di un unico programma criminoso originariamente progettato; il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza di tale programmazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riguarda la partecipazione ad associazione mafiosa/associazione criminale: la giurisprudenza richiede che i reati-fine siano stati deliberati già al momento della costituzione del sodalizio o, secondo orientamento preferibile, al momento dell'ingresso del singolo partecipante, per collegarli in continuazione con la fattispecie associativa.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato come principio per collegare una condotta associativa con reati successivi: è necessario che le condotte siano effettivamente legate all'attività associativa; il semplice compimento di reati analoghi non basta senza elementi che dimostrino la finalizzazione comune.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale riferita ai reati di traffico e detenzione di stupefacenti menzionata come oggetto delle condanne; il giudice ha valutato le sentenze applicando i criteri di collegamento tra associazione e reati-fine.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata in relazione alla contestazione 'fino alla data odierna' per i reati con imputazione temporale: la giurisprudenza interpreta tale formula come estensione fino alla data del decreto che dispone il giudizio o, se mancante, alla richiesta di rinvio a giudizio nel rito abbreviato.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare un programma criminoso unitario deliberato originariamente; non basta la mera serialità o la tendenza a delinquere.
  • Il decorso del tempo tra i reati è elemento decisivo: l'ampio intervallo temporale, in assenza di altri elementi, rende improbabile una programmazione unitaria e ostacola il riconoscimento della continuazione.
  • Nel confronto tra reato associativo e reati-fine occorre provare il collegamento concreto: i reati-fine devono essere stati programmati al momento della costituzione dell'associazione o, più correttamente, al momento dell'ingresso del singolo nel sodalizio.
  • La formula accusatoria "fino alla data odierna" (contestazione in forma chiusa) va interpretata come estesa fino alla data del decreto che dispone il giudizio o alla richiesta di rinvio a giudizio, il che può aumentare la cesura temporale rispetto ad altre valutazioni.
  • In sede esecutiva il giudice deve verificare concretamente se il giudice di merito ha ritenuto provato il protrarsi della condotta fino a determinate date; non è ammessa la semplice presunzione di permanenza basata su formulazioni processuali.
  • Chi invoca la continuazione ha l'onere di fornire elementi chiari e specifici che colleghino materiale e finalità delle condotte; l'assenza di indicazioni sul coinvolgimento del medesimo clan o della medesima organizzazione indebolisce la richiesta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.