Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31845/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari in relazione a un'ipotesi di tentata rapina aggravata in concorso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 178 e 309 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il Tribunale avesse utilizzato una comunicazione di notizia di reato proveniente da altro procedimento, depositata dal pubblico ministero nel corso del riesame, senza garantire un effettivo contraddittorio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 273 c.p.p., 640 e 628 c.p. e il vizio di motivazione, contestando la sussistenza degli elementi della tentata rapina e sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentata truffa. In particolare, ha negato l'intenzionalità della violenza esercitata durante la fuga, prospettando un urto involontario, e ha contestato l'attendibilità o utilizzabilità delle dichiarazioni di uno dei testimoni. Con il terzo e quarto motivo ha censurato la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della custodia in carcere, valorizzando l'incensuratezza, l'inserimento sociale, il possesso di documenti e permesso di soggiorno e lo svolgimento di un'attività lavorativa. Ha inoltre negato la partecipazione a una struttura organizzata e la serialità delle condotte. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, poiché la documentazione era stata prodotta in udienza e la difesa aveva avuto la concreta possibilità di esaminarla e di interloquire sul suo contenuto. Ha ritenuto il secondo motivo articolato in fatto e diretto a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario, non consentita nel giudizio di legittimità; ha inoltre condiviso la qualificazione come tentata rapina impropria, rilevando la continuità temporale tra il tentativo di sottrazione e l'uso della violenza finalizzato alla fuga e all'impunità. I motivi cautelari sono stati considerati aspecifici e reiterativi, poiché il Tribunale aveva motivato sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e sull'inidoneità di misure meno afflittive, valorizzando le modalità organizzate della condotta, la reiterazione ravvicinata di analoghe condotte ai danni di persone anziane e vulnerabili e i collegamenti con una rete criminale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio nell'acquisizione della comunicazione di notizia di reato prodotta durante l'udienza di riesame, poiché la difesa aveva potuto conoscerla e formulare osservazioni prima della decisione. Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, giudicandola completa, coerente e priva di manifesta illogicità, e ha confermato la correttezza della qualificazione provvisoria come tentata rapina impropria aggravata in concorso. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione delittuosa e la necessità della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta lesione delle garanzie processuali e del diritto di difesa; la Corte ha escluso la violazione denunciata.

  • art. 309 c.p.p.

    Disciplina il procedimento di riesame; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e utilizzazione della documentazione prodotta in udienza quando sia assicurato il contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in tema di contraddittorio; la Corte ha ritenuto rispettato il diritto della difesa di conoscere e discutere il documento prodotto.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione degli elementi costitutivi del reato provvisoriamente contestato.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere la diversa qualificazione del fatto come tentata truffa; la Corte ha confermato la qualificazione come tentata rapina impropria.

  • art. 628 c.p.

    La Corte ha ritenuto configurabile la tentata rapina impropria, ravvisando continuità tra il tentativo di sottrazione e la violenza esercitata per assicurarsi l'impunità e fuggire.

  • art. 274 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la concreta e attuale esigenza cautelare derivante dal pericolo di reiterazione delittuosa.

  • art. 275 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto congrua la scelta della custodia cautelare in carcere, poiché le misure meno afflittive non sarebbero state idonee a fronteggiare il pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamato per gli adempimenti conseguenti alla permanenza dell'indagato in stato di custodia cautelare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame il giudice può utilizzare documenti formatisi dopo l'ordinanza applicativa della misura cautelare, anche se sfavorevoli all'indagato, quando siano prodotti nel corso dell'udienza e la difesa abbia concretamente la possibilità di conoscerli e di interloquire sul loro contenuto prima della decisione.
  • La rapina impropria può configurarsi quando la violenza è esercitata immediatamente dopo il tentativo di sottrazione e senza soluzione di continuità rispetto ad esso, allo scopo di assicurarsi l'impunità o di garantirsi la fuga; non è necessario che tra le due condotte intercorra un intervallo temporale autonomo.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova lettura degli elementi indiziari o sostituire la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una versione alternativa, quando la motivazione sia completa, coerente e priva di manifesta illogicità.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione del reato non richiede l'imminenza di una specifica occasione delittuosa, essendo sufficiente una prognosi concreta di futura commissione di reati fondata sulla valutazione complessiva delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
  • La scelta della custodia cautelare in carcere può ritenersi adeguatamente motivata quando gli stessi elementi che fondano il pericolo di reiterazione dimostrino l'inidoneità delle misure non custodiali a impedire ulteriori reati e a interrompere i collegamenti dell'indagato con il contesto criminale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCustodia cautelareEsigenze cautelariRapina
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.