Cassazione Civile, Ordinanza n. 15456/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca, già creditrice di una società debitrice e di un garante persone fisica sulla base di un rapporto di apertura di credito e di un mutuo, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per ingenti importi. Successivamente il garante aveva conferito tutto il proprio patrimonio immobiliare a una società. La banca ha quindi promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. davanti al Tribunale di Padova contro il debitore disponente e contro la società conferitaria, chiedendo l'inefficacia dell'atto nei propri confronti. La società convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova sostenendo che fosse competente il tribunale del luogo della propria sede e, in via alternativa, quello del luogo di residenza del debitore, e contestando l'applicabilità dei fori speciali facoltativi. Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione non proposta per incompletezza, perché non era stata specificamente contestata la mancanza, nel circondario adito, di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato, e ha deciso il merito accogliendo la revocatoria. In Cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 19 c.p.c., sostenendo che, essendo una società priva di personalità giuridica, era sufficiente aver contestato la sede legale, poiché per tali enti si presume la coincidenza con il luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale, senza necessità di contestare il foro dello stabilimento. La resistente ha chiesto il rigetto; il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto, pur osservando che il motivo fosse in sé fondato ma che l'eccezione fosse comunque carente per mancata contestazione dell'art. 20 c.p.c. come foro idoneo nella revocatoria. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era inammissibile perché non notificato anche al litisconsorte necessario debitore; comunque ha confermato che l'eccezione di incompetenza era incompleta, poiché in presenza di cumulo soggettivo dovevano essere contestati tutti i fori concorrenti, inclusi quelli speciali facoltativi e, per le persone fisiche, sia residenza sia domicilio. Ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Padova e condannato la ricorrente alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Padova e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della banca resistente, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità del regolamento perché non notificato al litisconsorte necessario, ma ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio in ragione dell'esito comunque in rito negativo. Nel merito della questione di competenza, ha affermato che l'eccezione era comunque incompleta e dunque tamquam non esset, perché non avevano formato oggetto di contestazione tutti i criteri di collegamento rilevanti per radicare la competenza territoriale in una causa di revocatoria proposta contro più convenuti.
Norme richiamate
regolamento di competenza
costituisce il rimedio azionato avverso la decisione sulla competenza
primo comma, ultima parte; secondo comma
per le società prive di personalità giuridica la contestazione della sede legale è sufficiente a investire il foro generale, poiché si presume la coincidenza con il luogo di esercizio continuativo dell'attività sociale
nel giudizio con più convenuti occorre contestare tutti i criteri di collegamento relativi al foro generale delle persone fisiche, inclusi residenza e domicilio
nelle azioni revocatorie rileva anche il foro facoltativo collegato all'obbligazione sottostante, che deve essere specificamente contestato
il cumulo soggettivo opera con riferimento ai fori generali, ma non consente di estendere la regola ai fori speciali facoltativi
fonte dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore contro l'atto dispositivo del debitore
richiamato per il deposito della scrittura difensiva nel regolamento di competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di esito processuale sfavorevole, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere completa e deve investire tutti i possibili fori concorrenti rilevanti per ciascun convenuto; l'omissione di anche uno solo di essi rende l'eccezione come non proposta.
- Nelle cause con più convenuti, il cumulo soggettivo non consente di applicare la disciplina di spostamento della competenza ai fori speciali facoltativi: la contestazione deve riguardare anche il foro speciale eventualmente idoneo a radicare la competenza.
- Nelle azioni revocatorie, ai fini della competenza territoriale, non basta considerare la posizione del terzo revocato: occorre avere riguardo anche all'obbligazione sottostante rispetto alla quale va verificato l'eventuale foro speciale ex art. 20 c.p.c.
- Per le società prive di personalità giuridica, l'eccezione di incompetenza che contesti la sede legale è normalmente sufficiente a contestare il foro generale, poiché si presume la coincidenza tra sede e luogo di esercizio continuativo dell'attività sociale, salvo prova contraria.
- La mancata notifica del regolamento di competenza a un litisconsorte necessario integra causa di inammissibilità, ma la Corte può non disporre l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso risulti comunque inammissibile o infondato in rito, per esigenze di economia processuale.
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