Cassazione Penale, Sentenza n. 32950/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la condanna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 115/2002 per false attestazioni nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio: in data 8 gennaio 2018 Marinilli avrebbe dichiarato redditi nulli per il 2016 e 8.000 euro per il 2017, mentre gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate evidenziavano per il 2016 un reddito di 16.669,53 euro, superiore alla soglia di ammissibilità. La difesa ha sostenuto che una successiva rettifica (depositata il 15/02/2018) e la copia conforme acquisita l'11/08/2022 dimostrerebbero buona fede e inesistenza del dolo; ha altresì contestato l'individuazione dell'anno di riferimento (sostenendo che dovesse essere il 2017 in ragione della natura del rapporto di lavoro dipendente soggetto a CUD) e invocato l'art. 131-bis c.p. per la possibile esclusione della punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna (pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e multa di 500 euro) affermata in primo e secondo grado. Motivazione: il reato si configura anche in caso di omissioni o false indicazioni parziali nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato; il reddito rilevante è quello dell'anno la cui obbligazione dichiarativa era maturata al momento del deposito dell'istanza (quindi il 2016 per la domanda dell'8/01/2018); la rettifica depositata successivamente alla adozione del provvedimento di ammissione non esclude il reato; l'errore di interpretazione della normativa tributaria o dell'obbligo dichiarativo non è considerato errore scusabile ai sensi dell'art. 47 c.p.; la doglianza circa la copia conforme dell'11/08/2022 è irrilevante; infine, parte dei motivi è stata ritenuta generica e non idonea a fondare l'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche alle spese processuali.
Norme richiamate
La norma punisce le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta tale disposizione nel senso che il reato si realizza anche per omissioni o falsità parziali, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
Ai fini del patrocinio a spese dello Stato è rilevante l'ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è maturato l'obbligo di presentazione: la Corte conferma che, per una domanda depositata l'8/01/2018, il reddito di riferimento è quello del 2016.
L'errore sul significato di norme estranee alla legge penale (es. norme tributarie o sulla nozione di reddito per il patrocinio) non è considerato errore scusabile: la Corte rileva che un errore del dichiarante sulla nozione di reddito è inescusabile.
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte osserva che la fattispecie non è stata adeguatamente dedotta né richieste le conseguenti valutazioni in appello; quindi la questione non opera in favore del ricorrente.
art. 581 c.p.p., co.1, lett. c)
La Corte ricorda l'obbligo, ai fini dell'impugnazione, di indicare specificamente i motivi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; la mancata specificazione rende i motivi generici e quindi deboli.
art. 591 c.p.p., co.1, lett. c)
La norma prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando manchino i requisiti formali e di specificazione dei motivi; la Corte applica tale principio alle doglianze generiche del ricorrente.
Massime di principio
- Per le domande di patrocinio a spese dello Stato il reddito rilevante è quello dell'ultimo anno per il quale, al momento del deposito, è maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione (non il reddito che il dichiarante ritiene rilevante sulla base di errate convinzioni).
- Le false indicazioni o le omissioni anche parziali nella dichiarazione per il gratuito patrocinio possono integrare il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 indipendentemente dal fatto che, sostanzialmente, il richiedente avrebbe comunque avuto diritto al beneficio.
- Una rettifica o correzione successiva alla adozione del provvedimento di ammissione non elimina automaticamente la rilevanza penale del comportamento dichiarativo falso o omissivo se la rettifica è intervenuta dopo la consumazione del reato.
- L'errore di interpretazione della normativa tributaria o delle regole di ammissibilità al gratuito patrocinio non è facilmente considerato scusabile: chi dichiara è tenuto a conoscere la normativa pertinente o a chiedere consulenza prima della dichiarazione.
- Se si intende prospettare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), tale argomento deve essere formulato con precisione e opportunamente dedotto nel corso del processo; altrimenti non sarà preso in considerazione.
- In sede di impugnazione è fondamentale indicare in modo specifico e motivato le ragioni di diritto e i fatti posti a base delle censure: motivi generici possono determinare l'inammissibilità o l'inefficacia del ricorso.
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