Cassazione Civile, Ordinanza n. 09411/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Agenzia ha richiesto per l'anno 2014 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un centro trasmissione dati operante in Italia, qualificato come obbligato principale, e del bookmaker estero, qualificato come coobbligato solidale. I ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell'appello da parte della CTR deducendo, in via preliminare e pregiudiziale, vizi processuali per la trattazione in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, la mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese, la necessità di sospendere il giudizio e rinviare alla Corte di giustizia UE, oltre a un motivo sul diritto di difesa. Nel merito hanno contestato: il presupposto soggettivo dell'imposta in capo al CTD; il presupposto territoriale, sostenendo che il tributo si applicherebbe solo alle scommesse accettate in Italia e non a quelle accettate all'estero; la compatibilità con il diritto UE, anche in relazione al principio di non discriminazione e al legittimo affidamento; la qualificazione del tributo rispetto all'art. 401 della direttiva IVA; l'esclusione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; e infine la regolazione delle spese di lite e la loro liquidazione in favore dell'Agenzia.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi preliminari: l'istanza di rinvio per conciliazione non era ammissibile in Cassazione nei termini richiesti, non sussisteva necessità di pubblica udienza, il motivo sulla mancata traduzione dell'atto era infondato perché non esiste una previsione che imponga la lingua del destinatario e, comunque, non era stata dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa; infine, non vi erano i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Quanto al merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità sul tributo in materia di scommesse, affermando che per l'anno 2014 il CTD è soggetto passivo dell'imposta unica e il bookmaker estero risponde in solido, poiché il presupposto è l'organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia, a nulla rilevando il luogo di stabilimento del bookmaker o la sede estera di accettazione del contratto. Ha escluso la violazione del diritto UE, dell'art. 401 direttiva IVA, del principio di affidamento e dell'esimente dell'obiettiva incertezza, ritenendo inoltre legittima la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
Le disposizioni sulla conciliazione fuori udienza sono richiamate, ma non consentono il rinvio richiesto in Cassazione nel caso esaminato.
La conciliazione in udienza non è stata ritenuta applicabile in Cassazione ai fini di un mero rinvio della trattazione.
art. 267 TFUE
Non ricorrevano i presupposti per la sospensione e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
art. 56 TFUE
La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non è stata ritenuta in contrasto con la libera prestazione dei servizi, poiché non introduce una discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero.
art. 1, commi 64 e 66, L. 220/2010
La norma interpretativa conferma che l'imposta è dovuta anche senza concessione e che il gestore per conto terzi e il mandante estero sono obbligati al pagamento, con solidarietà.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
L'imposta unica sulle scommesse non ha carattere di imposta sul volume d'affari e quindi può coesistere con l'IVA.
Non è stata applicata l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, perché il quadro era chiarito dalla norma interpretativa e dalla giurisprudenza.
art. 5, comma 1, L. 472/1997
Richiamato per l'esimente dell'incertezza, ma ritenuto non applicabile al caso.
art. 6, comma 2, L. 472/1997
Richiamato insieme alle altre disposizioni sull'incertezza normativa, senza trovare applicazione concreta.
L'obiettiva incertezza è stata esclusa in presenza di una disciplina interpretativa già vigente per l'annualità d'imposta esaminata.
Richiamato nella parte sulle spese processuali e sull'assistenza tecnica nel processo tributario.
In caso di vittoria dell'Amministrazione assistita da propri funzionari, le spese sono ripetibili secondo la tariffa prevista, con riduzione del venti per cento.
La condanna alle spese segue la soccombenza e la sua applicazione è stata confermata.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione nei termini dedotti.
La mancata traduzione dell'avviso di accertamento non determina automaticamente invalidità dell'atto.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
Richiamato dai ricorrenti per limitare l'ambito territoriale dell'imposta, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014
Norma richiamata sul criterio di determinazione dell'imponibile forfetario del tributo.
art. 16 d.m. 10 marzo 2006 n. 111
Prevede il pagamento dell'imposta unica da parte del concessionario, nel quadro ricostruito dalla Corte.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e raccolta del gioco, non la singola giocata in sé; il fatto imponibile consiste nella prestazione del servizio di gioco svolta sul territorio italiano.
- Ai fini del tributo, è soggetto passivo chi gestisce scommesse anche per conto di terzi e anche in assenza di concessione; se l'attività è svolta per conto di un bookmaker estero, opera una responsabilità solidale tra gestore e mandante estero.
- La territorialità dell'imposizione si collega al luogo in cui sono svolte le attività di raccolta, registrazione e trasmissione delle scommesse, non al luogo di stabilimento del bookmaker né al luogo estero di accettazione formale del contratto.
- La disciplina nazionale dell'imposta sulle scommesse non viola la libera prestazione di servizi quando si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale e risponde a obiettivi imperativi di interesse generale, quali tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto a evasione ed elusione.
- L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA, purché non presenti i caratteri propri di una tassa sul fatturato.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando, per l'annualità considerata, la disciplina interpretativa e la giurisprudenza hanno già chiarito il presupposto soggettivo e oggettivo del tributo.
- La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non ne comporta automaticamente la nullità: occorre allegare e provare una concreta compromissione del diritto di difesa.
- In tema di spese di lite nel processo tributario, la liquidazione in favore dell'Amministrazione assistita da propri funzionari è ammessa secondo la disciplina vigente; la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile nei limiti dedotti in cassazione.
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