Cassazione Civile, Ordinanza n. 14983/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva agito davanti al Tribunale chiedendo accertarsi l'inesistenza, invalidità ed inefficacia di due fideiussioni invocate dalla banca creditrice; in subordine aveva chiesto la liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., nonché l'accertamento dell'abusività di alcune clausole sulla base della disciplina consumeristica e, comunque, la decadenza ex art. 1957 c.c. La banca si era opposta e aveva proposto domanda riconvenzionale di condanna del garante al pagamento del debito garantito. Il Tribunale aveva rigettato le domande del garante e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le fideiussioni si fossero perfezionate ai sensi dell'art. 1333 c.c. per mancato rifiuto scritto della banca entro il termine indicato, che non vi fosse nullità per difetto di forma, né liberazione ex art. 1956 c.c., né abusività delle clausole, né decadenza ex art. 1957 c.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1333 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che fosse pacifico il difetto di accettazione della banca e che la garanzia non potesse essere qualificata come obbligazione unilaterale, perché inserita in un rapporto sinallagmatico con doveri informativi della banca; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d'appello valorizzato gli obblighi informativi della banca e la mancata accettazione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che la qualificazione della fattispecie come contratto con obbligazioni del solo proponente presuppone un accertamento di merito sulla volontà delle parti; in ogni caso, la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento secondo cui la fideiussione può perfezionarsi sulla base della proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, senza necessità di accettazione espressa, essendo l'eventuale conferma del creditore solo un atto esecutivo di un negozio già concluso. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., poiché la banca aveva contestato la tesi avversaria, e ha applicato il principio secondo cui, in presenza di "doppia conforme", è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Corte ha dunque rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
"se al garante non fosse pervenuto il rifiuto scritto dell'azienda, entro 10 giorni, la fideiussione si sarebbe intesa perfezionata"
La fideiussione, nella configurazione considerata, può perfezionarsi come contratto con obbligazioni del solo proponente mediante mancato rifiuto del creditore, senza necessità di accettazione espressa; l'eventuale conferma del creditore è solo esecutiva.
Il principio di non contestazione non è violato se la controparte ha sempre sostenuto una diversa qualificazione giuridica del fatto, negando la necessità dell'accettazione.
Non risulta violato quando la fattispecie sia correttamente ricondotta a un meccanismo di perfezionamento diverso dall'accettazione espressa, coerente con la struttura della fideiussione richiamata dalla Corte.
Non ricorrono i presupposti per la liberazione del fideiussore nei casi esaminati, poiché la Corte d'appello ha ritenuto valido il patto di mantenimento della garanzia anche in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
La decadenza del creditore non è stata riconosciuta nella fattispecie esaminata.
In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado sui medesimi fatti, è precluso il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile in presenza di doppia conforme.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La fideiussione è richiamata come contratto tipico accessorio rispetto all'obbligazione garantita.
È richiamato per ribadire l'estraneità del debitore al negozio fideiussorio anche quando vi sia un'obbligazione a prestare garanzia.
Massime di principio
- La fideiussione può perfezionarsi, nella sua configurazione tipica, per proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, senza necessità di accettazione espressa; la conferma successiva del creditore non incide sulla conclusione del contratto ma ha mera funzione esecutiva.
- Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia comunque sempre negato la tesi giuridica avversaria e sostenuto una diversa qualificazione della fattispecie; non può quindi dirsi pacifico un fatto che sia stato oggetto di contrasto sostanziale nel processo.
- La qualificazione di un rapporto come contratto con obbligazioni del solo proponente è valutazione di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legge o del vizio motivazionale effettivamente deducibile.
- In presenza di c.d. doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sui medesimi fatti decisivi.
- Per escludere la validità della fideiussione o ottenere la liberazione del garante occorre allegare e dimostrare specifici presupposti normativi; non è sufficiente invocare in via astratta la mancanza di accettazione o la genericità di doveri informativi della banca.
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