Cassazione Civile, Ordinanza n. 12557/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un commercialista aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito di euro 70.000, oltre IVA e cassa professionale, con richiesta di prededuzione o privilegio per compensi maturati per attività di assistenza nella redazione del piano e della proposta di concordato preventivo e nella gestione dei rapporti con partner industriali, assuntori e istituti bancari creditori. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo ritenendo, da un lato, non provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni dedotte, anche per la sovrapposizione con quelle di altri professionisti, e, dall’altro, fondata l’eccezione di inadempimento del fallimento, perché il piano concordatario era stato redatto in modo gravemente carente e non conforme al modello legale, anche per errori imputabili ai professionisti che vi avevano collaborato. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sulle prove, lamentando la mancata ammissione della prova testimoniale; 2) violazione della disciplina sulla prededuzione, sostenendo che le singole prestazioni erano documentalmente provate e che il compenso spettava comunque trattandosi di obbligazione di mezzi, non essendo necessario il successo finale della procedura; 3) violazione della norma sul privilegio del credito professionale, oltre a vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi del Tribunale, fondata non sul solo mancato esito positivo del concordato ma sull’accertato inadempimento nella predisposizione del piano e della proposta; il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il professionista incaricato per l’accesso al concordato può vedersi esclusa la prededuzione se risulta il suo inadempimento o la partecipazione ad attività fraudolente, e che, a fronte dell’eccezione di inadempimento del curatore, grava sul professionista l’onere di dimostrare l’esattezza del proprio adempimento o la riconducibilità dell’esito negativo a fattori esterni imprevedibili. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando la decisione del Tribunale di Ferrara che aveva escluso il credito insinuato al passivo del fallimento. Ha ritenuto che i motivi di ricorso centrali non cogliessero la ratio decidendi, perché la statuizione di merito non dipendeva dal solo mancato raggiungimento del risultato finale della procedura, ma dall’accertato inadempimento professionale nella redazione del piano concordatario. Il primo motivo, relativo alla prova testimoniale, è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
richiamato come base del giudizio di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo.
la prededuzione del credito del professionista incaricato per l’accesso alla procedura non spetta automaticamente e può essere esclusa in presenza di inadempimento o condotte fraudolente.
privilegio del credito professionale
invocato dal ricorrente per ottenere il privilegio del credito professionale, ma escluso nel caso concreto per effetto dell’inadempimento accertato.
omesso esame di fatti decisivi
dedotto dal ricorrente per contestare la valutazione dei fatti, ma la Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi.
invocato per censurare il diniego della prova testimoniale, ma il motivo è rimasto assorbito.
concordato con continuità aziendale
richiamato per evidenziare le incongruenze del piano concordatario predisposto dai professionisti.
art. 186 bis, comma 2, lett. c), l.fall.
moratoria non superiore ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati
la Corte richiama la violazione di tale limite tra le gravi criticità del piano accertate nel merito.
indica il deposito di memorie da parte delle parti nella fase camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato
applicato quale conseguenza del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il credito del professionista incaricato per la predisposizione di un concordato può essere escluso se il curatore allega e prova il titolo negoziale e contesta specificamente la non corretta o incompleta esecuzione della prestazione; in tal caso il professionista deve dimostrare l’esatto adempimento o che l’esito negativo della procedura dipenda da fattori esterni imprevedibili.
- La prededuzione del compenso del professionista incaricato per l’accesso alla procedura concorsuale non è automatica né dipende solo dal carattere di obbligazione di mezzi dell’incarico: occorre che la prestazione sia stata eseguita conformemente al modello professionale richiesto e che non emerga un inadempimento causalmente rilevante nella predisposizione del piano o della proposta.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contestare profili diversi o marginali rispetto alla statuizione effettivamente adottata dal giudice di merito.
- La mancata ammissione del credito professionale può fondarsi non solo sul mancato raggiungimento del risultato finale della procedura, ma anche su gravi carenze, errori e contraddizioni del piano e della proposta concordataria imputabili ai professionisti che li hanno redatti.
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