Cassazione Civile, Ordinanza n. 30229/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa alla TARI, emessa per un locale adibito a laboratorio artigianale. La società contribuente aveva comunicato al Comune di smaltire a proprie spese i rifiuti speciali prodotti dall'attività e chiedeva lo sgravio della tassa per l'impossibilità di conferire tali rifiuti all'isola ecologica, pur avendo anche presentato dichiarazione di superficie esclusa. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il gravame perché: a) non notificato all'agente della riscossione, e b) notificato al Comune presso la sede dell'ente anziché al difensore domiciliatario del primo grado. Con il ricorso per cassazione la società deduceva due violazioni processuali: primo, dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che non vi fosse obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione; secondo, degli artt. 17 d.lgs. 546/1992 e 156 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'appello al Comune fosse irregolare ma sanata dalla costituzione dell'ente in secondo grado, quindi non idonea a determinare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che, in materia tributaria, l'impugnazione della cartella nei confronti di ente impositore e agente della riscossione non comporta, di regola, litisconsorzio necessario tra questi soggetti; tuttavia, nel caso concreto, l'integrazione del contraddittorio verso l'agente era ormai preclusa per decorso del termine di impugnazione, quindi la statuizione finale di inammissibilità dell'appello è stata corretta nel dispositivo ma con diversa motivazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la notifica dell'atto di appello al Comune presso la sede dell'ente, anziché al domicilio eletto del difensore, fosse nulla ma sanabile; la costituzione del Comune in appello aveva infatti sanato retroattivamente il vizio, impedendo di dichiarare inammissibile il gravame per quella ragione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Nel processo tributario di impugnazione non introduce un litisconsorzio necessario generalizzato; l'integrazione del contraddittorio è dovuta solo nelle ipotesi di cause inscindibili o dipendenti, secondo la struttura civilistica richiamata dalla Corte.
È applicabile anche al processo tributario per le cause scindibili; l'integrazione del contraddittorio può essere astrattamente disposta, ma è preclusa se per la parte pretermessa è già decorso il termine di impugnazione.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
L'obbligo di proporre appello nei confronti di tutte le parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, né trasforma la materia in un litisconsorzio necessario processuale assoluto.
È norma speciale sulla notificazione degli atti nel processo tributario; prevale rispetto all'art. 330 c.p.c. quando l'impugnazione non sia notificata al domicilio eletto del difensore.
La nullità della notificazione è sanata con efficacia retroattiva dal raggiungimento dello scopo, in particolare mediante la costituzione della parte destinataria, anche se finalizzata a eccepire il vizio.
L'onere del concessionario di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo gli atti esecutivi ha natura di litis denuntiatio, non richiede autorizzazione giudiziale e serve a mettere l'ente in condizione di intervenire.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente la cassazione con correzione della motivazione quando il dispositivo della decisione impugnata è corretto nel risultato, ma fondato su ragioni giuridiche erronee.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 130/2022
Indica la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio dopo la riforma del processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 non introduce un litisconsorzio necessario generalizzato tra tutte le parti del primo grado: occorre distinguere tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili secondo i criteri civilistici degli artt. 331 e 332 c.p.c.
- Nelle cause scindibili, la mancata notifica dell'appello ad una parte del primo grado non impone l'integrazione del contraddittorio se, nei suoi confronti, il termine per impugnare è già spirato.
- Nel contenzioso tributario, la notifica dell'impugnazione effettuata in un luogo diverso dal domicilio eletto del difensore non è inesistente, ma nulla; il vizio è sanato retroattivamente dalla costituzione della parte destinataria, anche se la costituzione è finalizzata a far valere la nullità.
- La costituzione in giudizio della parte intimata può sanare la nullità della notificazione dell'atto di appello e impedire una declaratoria di inammissibilità fondata esclusivamente sul vizio notificatorio.
- La mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione, nelle controversie che investono il merito della pretesa, integra un dovere di litis denuntiatio e non una condizione di litisconsorzio necessario.
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