Cassazione Penale, Ordinanza n. 15364/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il trattamento sanzionatorio già rideterminato dalla Corte di appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa per il concorso in detenzione di stupefacente. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p., sostenendo che il proprio apporto sarebbe stato minimale. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e aspecifica perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi elementi indicativi di un contributo concorsuale non marginale: il comportamento tenuto durante la perquisizione domiciliare, il tentativo di ostacolare le indagini ponendosi davanti all'armadio ove era occultata la droga, il rinvenimento nell'armadio di oggetti personali appartenenti all'imputato e la disponibilità dell'immobile. Su tale base è stato escluso che ricorressero i presupposti dell'attenuante, ribadendosi che la minima partecipazione richiede un ruolo del tutto marginale e trascurabile nell'economia del fatto criminoso, non essendo sufficiente una mera minore efficacia causale rispetto agli altri concorrenti.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso di persone nel reato, in relazione alla partecipazione dell'imputato alla detenzione dello stupefacente
l'attenuante della minima partecipazione richiede un contributo concorsuale di efficacia del tutto marginale e trascurabile; non basta una mera minore incidenza causale rispetto agli altri concorrenti
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto di detenzione di stupefacente
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Ai fini dell'attenuante della minima partecipazione nel concorso di persone, non è sufficiente dimostrare che il contributo del correo sia stato meno incisivo di quello altrui: occorre che esso sia stato di rilevanza del tutto marginale e sostanzialmente trascurabile nell'economia del fatto criminoso.
- Il giudizio sulla minima partecipazione va compiuto valorizzando gli elementi fattuali che dimostrano il concreto apporto dell'imputato alla realizzazione o alla conservazione della condotta illecita, come la disponibilità del luogo, la presenza di beni personali nel sito di occultamento e i comportamenti volti a ostacolare l'intervento degli operanti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a richiamare in astratto l'apporto minimale senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli elementi di fatto che sorreggono l'esclusione dell'attenuante.
Come è indicizzato
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