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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33917/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio (che il Tribunale aveva invece riconosciuto) avanzata per interclusione del loro fondo; in primo grado era stata respinta la domanda di usucapione del diritto di passaggio e accolta la costituzione coattiva a carico dei fondi delle convenute. I ricorrenti denunciano vizi di diritto e di motivazione in sette motivi (tra cui errata applicazione delle presunzioni sulla natura interpoderale e pubblica della stradella, violazioni di norme processuali relative alla non integrità del contraddittorio, mancato esame di elementi di prova e vizio nella liquidazione delle spese). La questione di merito centrale riguarda se la stradella fosse da considerare automaticamente destinata al pubblico transito e, soprattutto, se l'azione di costituzione coattiva di servitù potesse essere proposta senza la partecipazione in giudizio di tutti i proprietari dei fondi interposti tra il fondo asseritamente intercluso e la via pubblica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: (1) la mera qualificazione della stradella come 'interpoderale' non basta a far scattare la presunzione di destinazione al pubblico transito (tale presunzione richiede l'iscrizione nell'elenco comunale ma anche può essere superata da prova contraria); (2) la questione della non integrità del contraddittorio era stata sollevata in primo grado (comparsa conclusionale) e riproposta in appello, ed è rilevabile d'ufficio; (3) l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio richiede la partecipazione di tutti i proprietari dei fondi frapposti tra il fondo dominante e la via pubblica (litisconsorzio necessario), per cui non è possibile ottenere una pronuncia limitata a un solo segmento del tracciato; (4) il consenso di alcuni proprietari estranei al giudizio non supplisce alla necessaria partecipazione processuale degli altri. Per questi motivi il rigetto del ricorso è stato confermato e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 3.200 oltre oneri), con annotazione dell'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La costituzione coattiva della servitù di passaggio presuppone l'interclusione del fondo dominante e deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi che si frappongono tra il fondo intercluso e la via pubblica; si configura come litisconsorzio necessario e non è possibile ottenere una pronuncia parziale su un solo segmento del tracciato.

  • art. 1053 c.c.

    Norma richiamata in primo grado per la determinazione delle indennità dovute ai proprietari gravati dalla servitù; nella vicenda la Corte d'Appello ha rivalutato la fondatezza della costituzione coattiva, incidendo anche sulla relativa liquidazione delle indennità.

  • art. 8 legge n. 126/1958

    L'iscrizione di una strada nell'elenco comunale integra una presunzione semplice di destinazione al pubblico transito, ma è una presunzione superabile con prova contraria; l'inserimento nell'elenco ha funzione dichiarativa e non costitutiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Rilevanza del principio della decisione dei giudici in relazione alle parti e alle questioni dedotte; la Corte ha osservato che la qualificazione 'interpoderale' non costituisce di per sé prova della destinazione al pubblico transito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama la possibile sindacabilità delle attività difensive svolte in primo e secondo grado; la Corte ha ritenuto che le convenute avevano già posto la questione della non integrità del contraddittorio in primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Regola il divieto di mutamento della domanda o difesa; la Corte ha ritenuto che non vi è stato mutamento difensivo che precluda l'appello incidentale, anche perché la questione era rilevabile d'ufficio.

  • art. 345 c.p.c.

    Riguarda l'eccezione di novità della questione in appello; la Corte ha escluso la novità poiché la non integrità del contraddittorio era stata comunque sollevata in prime cure e riproposta in appello.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Principio sulla liquidazione delle spese di lite in base alla soccombenza; la Corte ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese dell'intero giudizio in virtù dell'esito complessivo sfavorevole.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 9685 del 22/04/2013 (giurisprudenza)

    Principio consolidato secondo cui l'azione di costituzione coattiva della servitù di passaggio deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari dei fondi interposti, essendo la costituzione della servitù efficace solo se riguarda l'intero tracciato fino alla pubblica via.

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    Disciplina il contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo.

Massime di principio

  • La qualificazione 'interpoderale' di una strada non determina automaticamente la sua destinazione al pubblico transito: l'iscrizione nell'elenco comunale costituisce una presunzione semplice, superabile con elementi di fatto (manutenzione comunale, toponomastica, mappe catastali, etc.).
  • L'azione di costituzione coattiva della servitù di passaggio (art.1051 c.c.) comporta un litisconsorzio necessario: devono essere citati tutti i proprietari dei fondi frapposti tra il fondo intercluso e la via pubblica; una pronuncia limitata a porzioni del tracciato sarebbe inefficace rispetto all'eliminazione dell'interclusione.
  • La mancata partecipazione di proprietari terzi non può essere sanata dal mero esercizio di fatto del passaggio o dal consenso spontaneo di taluni di essi: per ottenere un diritto reale opponibile a tutti occorre la pronuncia che li coinvolga processualmente.
  • La non integrità del contraddittorio è questione rilevabile d'ufficio e può essere eccepita anche in corso di causa; la tempestività e la riproposizione in appello consolidano la rilevabilità della questione.
  • Fotografie o prove di transito di fatto non sostituiscono la necessaria pronuncia giudiziale per creare un diritto reale (servitù) che renda efficacemente superata l'interclusione.
  • Le spese seguono l'esito complessivo della controversia: se la parte risulta soccombente nel doppio grado, potrà essere condannata all'intero onere delle spese di giudizio.

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