Cassazione Civile, Sentenza n. 33719/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che aveva ammesso al passivo il credito della banca in privilegio ipotecario sostenendo che il mutuo fondiario era nullo perché erogato in misura eccedente il "limite di finanziabilità" previsto dall'art. 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) (ossia oltre l'80% del valore dell'immobile) e contestano inoltre che il finanziamento fosse stato destinato ad estinguere passività pregresse, cosa che secondo loro renderebbe illegittima la garanzia ipotecaria.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso infondato. Hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, secondo comma, T.U.B., determinato dall'Autorità di vigilanza, non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto tale da determinare la nullità (neppure virtuale) del mutuo fondiario ove superato. La Corte ha ritenuto che la violazione di quella disposizione rileva sul piano della vigilanza prudenziale e delle eventuali sanzioni o responsabilità a carico dell'istituto di credito, ma non travolge automaticamente la validità del contratto né della connessa ipoteca. Ha altresì escluso la possibilità per il giudice di riqualificare d'ufficio un mutuo fondiario valido in un mutuo ordinario al fine di eliminare i privilegi previsti per il creditore fondiario quando la volontà comune delle parti era di stipulare un mutuo fondiario. Ne consegue la conferma della pronuncia di merito che aveva ammesso il credito in privilegio ipotecario.
Norme richiamate
d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) articolo 38, secondo comma
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.
La Corte ha ritenuto che la disposizione affidi alla Vigilanza il compito di fissare un limite prudenziale (limite di finanziabilità) e che tale limite non sia, di per sé, un requisito di validità del contratto fondiario suscettibile di provocarne la nullità se superato; è piuttosto norma di comportamento/vigilanza prudenziale.
d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.) articolo 117, ottavo comma
La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli.
La Corte ha distinto l'art. 117 (che autorizza la Banca d'Italia a determinare contenuti tipici vincolanti dei contratti e prevede la nullità per i contratti difformi) dall'art. 38: l'art. 38, comma 2, non rientra nella stessa previsione di nullità testuale di cui all'art. 117 e quindi non può automaticamente determinare la nullità del mutuo fondiario eccedente.
Normativa secondaria: deliberazione CICR 22 aprile 1995 e provvedimenti della Banca d'Italia (circolare del 1995 e aggiornamenti)
La deliberazione e le circolari individuano, tra l'altro, l'"ottanta per cento" come limite di finanziabilità, aumentabile al 100% con garanzie integrative.
Tali atti di vigilanza fissano criteri tecnici e soglie operative; la Corte li considera provvedimenti di disciplina prudenziale che non impongono automaticamente una regola di validità negoziale la cui violazione provochi la nullità del contratto.
Codice civile articoli 1418 e 1424
Art. 1418 (nullità): la Corte ricorda la disciplina generale della nullità negoziale e l'interpretazione giurisprudenziale che permette, in casi specifici, di riconoscere nullità anche in assenza di sanzione testuale se la norma è imperativa. Art. 1424 (conversione): la Corte segnala che la conversione del contratto viziato in diverso contratto (es. mutuo ordinario) è possibile solo su istanza di parte e nel rispetto dei presupposti e dei tempi processuali, non d'ufficio.
Codice civile articolo 2741
Richiamato nelle argomentazioni concernenti la par condicio creditorum: la Corte osserva che i problemi di disparità tra creditori non possono essere risolti mediante una sanzione di nullità generalizzata del mutuo fondiario, essendo disponibili altri rimedi (revocatorie, azioni di responsabilità, misure di vigilanza).
Norme sulla vigilanza prudenziale (articoli 51 e ss.; 53 T.U.B.)
La Corte sottolinea che il limite di finanziabilità è strumento di politica di vigilanza prudenziale volto a contenere il rischio bancario: le violazioni sono rilevanti in sede di vigilanza e sanzionatoria, non necessariamente come causa di invalidità negoziale.
Massime di principio
- Il superamento del "limite di finanziabilità" fissato dall'Autorità di vigilanza non determina automaticamente la nullità (neppure virtuale) del mutuo fondiario: la questione è anzitutto di vigilanza prudenziale e di eventuale responsabilità della banca.
- Se le parti hanno effettivamente e validamente stipulato un mutuo fondiario, il giudice non può d'ufficio privarlo dei suoi effetti qualificandolo come mutuo ordinario per eliminare i privilegi del creditore, salvo che la volontà comune delle parti non sia assente o venga validamente contestata.
- Chi ritenga lesi i propri interessi per l'erogazione eccessiva del credito deve attivare rimedi appropriati: azioni di responsabilità verso la banca, denunce alla vigilanza, eccezioni revocatorie nelle procedure concorsuali, o chiedere tempestivamente la conversione contrattuale quando ammessa dalla legge e dalle parti.
- Le valutazioni sul valore dell'immobile, essenziali per accertare l'eventuale superamento del limite, sono tecniche e soggette a opinabilità: questa incertezza rende problematica l'applicazione della nullità come sanzione automatica ex post.
- In contenziosi fallimentari o concorsuali la tutela della par condicio creditorum non si realizza automaticamente attraverso la nullità del mutuo fondiario eccedente; gli altri creditori devono utilizzare gli strumenti tipici (revocatoria, azioni esecutive e di responsabilità) piuttosto che invocare la nullità contrattuale.
- Se una parte vuole evitare l'effetto favorevole per il mutuante derivante dal regime fondiario, la strategia più efficace è dimostrare violazioni importanti e collegate a responsabilità della banca o chiedere la conversione contrattuale nei termini e nei tempi processuali corretti, non confidare in una declaratoria di nullità generalizzata.
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