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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33865/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento notificato l'8 aprile 2008 relativo all'anno 2004 per IRES, IRAP e IVA: contestati ricavi non dichiarati, costi non deducibili e irrogate sanzioni. In sede di cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, violazioni procedurali con riferimento ai termini e agli obblighi informativi delle verifiche (art. 12 l. 27 luglio 2000, n. 212), vizio per mancata autorizzazione per verifiche svolte dalla Guardia di Finanza (richiamo a DPR n. 600/1973 e DPR n. 633/1972 e d.lgs. n. 446/1997), carenza di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, nullità per mancata pronuncia della C.T.R. su specifiche eccezioni e doglianze processuali

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i sette motivi: il termine di 30 giorni previsto dall'art. 12, comma 5, della l. n. 212/2000 si riferisce ai soli giorni di effettiva attività presso la sede del contribuente e la sua eventuale violazione non comporta nullità dell'accertamento; l'obbligo informativo previsto dall'art. 12, comma 2, non è sanzionato con la nullità degli atti se non rispettato; è legittima l'estensione della verifica ad altri tributi (anche IRAP) richiamando il d.lgs. n. 446/1997; le doglianze su carenze di motivazione e omesso esame erano in molti casi inammissibili perché riproposizione del merito o per tardiva allegazione e, relativamente ad alcune questioni, già decise in primo grado o precluse per tardiva costituzione in appello; le sanzioni erano adeguatamente fondate e collegate all'accertamento. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 4.300,00 oltre spese prenotate a debito e ad ulteriore contributo unificato come previsto.

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12 (codice del processo tributario), commi 2 e 5

    Il termine di 30 giorni (comma 5) si computa sulle sole giornate di effettiva attività presso la sede del contribuente; l'obbligo informativo (quando viene iniziata la verifica, comma 2) non è sanzionato con nullità automatica dell'atto impositivo se non osservato

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (istitutivo IRAP), richiamo normativo

    Le disposizioni in materia di controllo, documentazione e accertamento dell'IRAP richiamano quelle delle imposte dirette, consentendo l'estensione di verifiche originariamente concernenti imposte dirette ad accertamenti relativi all'IRAP

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33 e art. 42

    Le censure relative ad autorizzazioni e motivazione dell'atto impositivo sono state valutate alla luce della giurisprudenza: l'eventuale imprecisione nella indicazione dell'oggetto o della temporalità della verifica non determina automaticamente l'invalidità dell'atto

  • D.P.R. 26 febbraio 1972, n. 633, art. 52

    Richiamato nei motivi ma interpretato unitariamente con le previsioni sullo svolgimento delle verifiche e sulla loro estensione; la Corte ha ritenuto lecita l'ampliamento oggettivo della verifica

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 24 (termine di costituzione e decorrenze processuali)

    La costituzione tardiva in appello non determina nullità dell'atto processuale ma comporta decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio; alcune eccezioni dedotte tardivamente non potevano essere valutate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17 (sanzioni tributarie)

    Le sanzioni conseguenti a violazioni collegate alla determinazione del tributo possono essere irrogate nell'atto impositivo stesso; le sanzioni formali possono invece richiedere provvedimenti separati. Nel caso specifico le sanzioni risultavano collegate all'accertamento e adeguatamente motivate

Massime di principio

  • Il termine previsto per le verifiche (art. 12 l. n. 212/2000, comma 5) si conta sulle giornate di effettiva attività presso la sede del contribuente; attività svolte 'altrove' non si computano
  • La mancata indicazione di alcuni elementi informativi all'inizio della verifica (art. 12 comma 2) non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: le nullità tributarie sono tassative
  • È consentito estendere l'oggetto della verifica anche ad altri tributi o annualità diversi da quelli indicati nell'atto iniziale, specialmente quando la normativa del tributo esteso rimanda alle regole delle imposte dirette (es. IRAP richiamando norme reddituali)
  • Le censure di motivazione o di omesso esame devono essere formulate con chiarezza indicando i fatti storici omessi; la semplice riproposizione di deduzioni di merito non supera i limiti di sindacato in Cassazione
  • La tardiva costituzione in appello può precludere la possibilità per la parte di proporre talune eccezioni e difese: le questioni non tempestivamente sollevate possono risultare inammissibili
  • Le sanzioni connesse a un accertamento sostanziale possono essere irrogate con l'atto impositivo se risultano collegate alla determinazione del tributo; le irregolarità formali non incidono automaticamente sulla validità della pretesa tributaria
  • Per impugnare con successo un accertamento analitico sono necessarie prove che superino le risultanze contabili e i processi verbali; mere contestazioni formali o generiche non bastano a ribaltare l'accertamento

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