Cassazione Civile, Sentenza n. 33938/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
E.N.I. impugna la declaratoria di inammissibilità della sua opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. sostenendo che il termine per proporre l'opposizione (20 giorni) dovesse decorrere dalla conoscenza della seconda ordinanza d'assegnazione (15/10/2018, che specificava le modalità di pagamento) e non dalla prima ordinanza di assegnazione (23/09/2018). ENI contesta altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della "ficta confessio" di cui all'art. 548 c.p.c. (mancata indicazione precisa dell'ammontare del credito pignorato) e solleva, in subordine, eccezione di incostituzionalità dell'art. 548 c.p.c. CO.FA. propone ricorso incidentale lamentando errata determinazione del valore della controversia e conseguente difetto di motivazione nella liquidazione delle spese (violazione D.M. n.55/2014).
La decisione
Il ricorso principale di ENI è rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del 23/09/2018 costituisse il provvedimento che, nella sostanza, aveva disposto l'assegnazione del credito (anche in virtù della ficta confessio per la mancata dichiarazione di quantità), sicché il termine per proporre opposizione decorreva dalla conoscenza di tale prima ordinanza; la successiva ordinanza del 15/10/2018 si è limitata a specificare le modalità di pagamento e non ha revocato o modificato gli effetti sostanziali dell'assegnazione. La contestazione sulla legittimità del regime della ficta confessio va proposta nelle forme e nei termini dell'art. 617 c.p.c.; l'eccezione di incostituzionalità è respinta. Il ricorso incidentale proposto da CO.FA. è accolto: la Corte ha censurato la liquidazione delle spese in violazione dei parametri del D.M. n.55/2014 e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale motivo, rinviando al Tribunale di Roma, con diverso magistrato, per nuova liquidazione delle spese (comprensive delle spese di legittimità). Inoltre la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni sul contributo unificato ex D.P.R. 115/2002 (art. 13, co.1 quater).
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare vizi di nullità della sentenza e del procedimento; la Corte lo prende in considerazione ma respinge la censura principale sul punto di merito.
art. 617 c.p.c.
Stabilisce la forma e il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi (termine breve perentorio); la Corte conferma che tutte le contestazioni relative all'assegnazione devono essere sollevate con l'opposizione entro il termine di tale norma.
art. 548 c.p.c.
Disciplina la cosiddetta "ficta confessio" (conseguenze della mancata dichiarazione di quantità da parte del terzo pignorato). La Corte afferma che l'eventuale insussistenza dei presupposti per la ficta confessio va fatta valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e che la normativa non appare incostituzionale rispetto agli artt. 3 e 24 Cost.
art. 553 c.p.c.
Norma sull'assegnazione dei crediti pignorati; applicata dalla Corte per confermare che l'ordinanza del 23/09/2018 ha trasferito la titolarità dei crediti ai creditori assegnatari.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nei motivi di impugnazione (contestazioni sulle forme del procedimento); la decisione non riconosce rilievo impeditivo rispetto al termine di opposizione ex art. 617 c.p.c.
art. 10 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale ma non è discissamente determinante nella decisione sulla liquidazione delle spese; la Corte si concentra sui parametri del D.M. n.55/2014.
D.M. n. 55/2014 (e Tabelle Parametri Forensi)
Stabilisce i parametri per la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto che la liquidazione effettuata in favore del ricorrente incidentale fosse incongrua e priva di motivazione rispetto ai parametri, cassando la sentenza limitatamente a questo punto e rinviando per nuova liquidazione conforme ai parametri o con motivazione specifica se si deroga ai minimi/massimi.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, co.1 quater
Richiamato relativamente all'obbligo di versamento del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti che incidono sull'ulteriore importo dovuto dal ricorrente principale.
legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, co.17
Norma collegata all'introduzione della previsione sul contributo unificato citata in combinato con il D.P.R. 115/2002; utilizzata per giustificare l'applicazione dell'art.13 co.1 quater.
artt. 3 e 24 Cost.
Riferiti nella censura di incostituzionalità dell'art. 548 c.p.c.; la Corte ritiene il sistema della ficta confessio compatibile con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.
Massime di principio
- Il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è perentorio e decorre dalla conoscenza del provvedimento che ha prodotto l'effetto sostanziale lesivo (di regola l'ordinanza di assegnazione che trasferisce la titolarità del credito); successive ordinanze meramente chiarificatrici sulle modalità di pagamento non sospendono o riaprono il termine se non modificano il contenuto sostanziale dell'assegnazione.
- La contestazione della "ficta confessio" (art. 548 c.p.c.) e, più in generale, delle condizioni di legittimità dell'assegnazione deve essere proposta mediante opposizione agli atti esecutivi nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.; l'eventuale mancanza di indicazione puntuale dell'importo del credito non elimina il termine per impugnare.
- Le eccezioni di incostituzionalità di norme processuali come l'art. 548 c.p.c. sono difficilmente percorribili se il rimedio peculiare di tutela (opposizione ex art. 617 c.p.c.) è ritenuto adeguato e proporzionato; la Corte tende a privilegiare la coerenza del sistema processuale e l'efficienza delle esecuzioni.
- In materia di liquidazione delle spese, il giudice deve rispettare i parametri del D.M. n.55/2014; eventuali scostamenti dai minimi o massimi tariffari richiedono motivazione specifica e controllabile in sede di gravame.
- Se si contesta un provvedimento esecutivo che ha effetti patrimoniali rilevanti (valori elevati del credito pignorato), conviene agire tempestivamente e documentare con precisione le contestazioni sostanziali (legittimazione del creditore procedente, notifica degli atti di pignoramento, esistenza e quantificazione del credito) nell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
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