Cassazione Civile, Ordinanza n. 29300/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'ordine amministrativo di ripristino del fondo di un canale per circa 650 metri, adottato dopo che la società aveva eseguito lavori di livellazione e rivestimento in cemento del canale utilizzato per la derivazione d'acqua destinata a una centrale idroelettrica. L'amministrazione ha ritenuto che l'intervento, realizzato in area SIC/Rete Natura 2000, fosse soggetto a previa valutazione di incidenza ai sensi della normativa regionale piemontese e che, in assenza di tale procedura, dovesse seguire il ripristino a cura e spese del responsabile. La società ha contestato tale impostazione sostenendo che il canale fosse interamente artificiale, industriale, e quindi non riconducibile agli interventi per i quali la valutazione di incidenza è richiesta; in particolare ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 l.r. Piemonte n. 19/2009, richiamando anche la disciplina regionale sulle ipotesi di esclusione della valutazione per canali industriali, salvo interventi di modifica o ampliamento del tracciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, fondata non solo sulla naturalizzazione del canale, ma soprattutto sull'accertamento in fatto della sua funzione mista o multipla, anche irrigua, e della sua capacità, prima dei lavori, di ospitare microambienti idonei a flora e fauna tipiche delle zone umide. Tale accertamento ha escluso che il canale avesse carattere esclusivamente industriale e ha quindi reso non fondata la dedotta violazione di legge. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e, trattandosi di ricorso inammissibile proposto dopo il 30 gennaio 2013, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 143, lett. a), r.d. n. 1775/1933
viene richiamato per affermare la giurisdizione del giudice delle acque sulla controversia, poiché il provvedimento incide direttamente sulle modalità di utilizzo dell'acqua pubblica e sulla realizzazione dell'opera idraulica.
art. 43 l.r. Piemonte n. 19/2009
individua gli interventi suscettibili di determinare incidenze significative sulle specie e sugli habitat che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza.
art. 50 l.r. Piemonte n. 19/2009
"gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza ... comportano ... l'obbligo del ripristino"
prevede che gli interventi eseguiti senza valutazione di incidenza, o in difformità da essa, comportino l'obbligo di ripristino a cura e spese del responsabile.
è richiamato come disciplina statale della procedura di valutazione di incidenza cui rinvia la normativa regionale.
art. 2, comma 7, lett. b), DGR Piemonte n. 54-7409/2014
esclude la necessità di valutazione di incidenza per manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari, salvo casi di impermeabilizzazione di canali irrigui o artificializzazione di sponde/corsi d'acqua.
art. 23, comma 2, lett. a), DGR Piemonte n. 54-7409/2014
impone la valutazione di incidenza per interventi di artificializzazione degli alvei nei siti della Rete Natura 2000 con ambienti di acque correnti.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
prevede il raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione proposta dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un accertamento in fatto autonomamente decisivo.
- Quando la disciplina ambientale subordina determinati interventi alla valutazione di incidenza, la verifica va compiuta in concreto, considerando non solo la natura astratta dell'opera ma anche la sua funzione effettiva e gli effetti sull'habitat.
- L'esclusione della valutazione di incidenza per manutenzioni di infrastrutture lineari non opera se l'intervento comporta impermeabilizzazione o artificializzazione dell'alveo o delle sponde, o se l'opera presenta una funzione mista non esclusivamente industriale.
- In sede di legittimità non è sufficiente contrapporre una diversa qualificazione giuridica dell'opera quando la sentenza impugnata abbia accertato in fatto elementi incompatibili con la tesi del ricorrente; in tal caso la dedotta violazione di legge non è configurabile.
- Nei ricorsi dichiarati inammissibili proposti dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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