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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28484/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di un automobilista per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver provocato un incidente stradale, sulla base di un tasso alcolemico pari a 2,2 g/l e 2,15 g/l accertato con etilometro in Roma il 28 maggio 2022. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per asserita mancanza di prova dell'omologazione dell'etilometro e delle revisioni periodiche, sostenendo che l'accusa avrebbe dovuto dimostrare tali adempimenti una volta contestati dalla difesa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dato per esistente un incidente stradale mai concretamente localizzato, descritto o riscontrato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, ritenendo illegittimo il richiamo al comportamento processuale dell'imputato in relazione al principio nemo tenetur se detegere. In via preliminare la difesa ha anche prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 161-bis cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24, 27, comma 2, e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato generica e quindi inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata. Ha poi ritenuto non deducibile il primo motivo, perché la questione sulla prova dell'omologazione e delle revisioni dell'etilometro non era stata proposta in modo ammissibile in appello. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che, ai fini dell'aggravante dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è sufficiente che il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale inteso come urto contro un ostacolo o fuoriuscita dalla sede stradale, senza necessità di danni a persone o cose, e che nel caso concreto la ricostruzione del fatto era logica e coerente con le risultanze. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione è stato motivato con la gravità oggettiva del fatto, l'assenza di elementi positivi, l'assenza di resipiscenza e il comportamento non collaborativo dell'imputato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2-bis, codice della strada

    Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale

    L'aggravante richiede il collegamento materiale tra lo stato di ebbrezza e il verificarsi di un incidente stradale; è sufficiente un urto contro ostacolo o la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale, senza necessità di danni a persone o cose.

  • art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada

    Norma base che punisce la guida con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista, richiamata come titolo di condanna.

  • art. 581, lett. c), cod. proc. pen.

    L'impugnazione deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la questione di legittimità costituzionale formulata in modo generico è inammissibile.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Non sono deducibili in cassazione questioni non devolute con i motivi di appello, né censure solo genericamente prospettate in gravame e poi sviluppate solo nel ricorso.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a un giudizio di fatto discrezionale, motivabile con riferimento alla gravità del fatto, alla personalità del reo e agli altri parametri dell'art. 133 cod. pen.

  • art. 175 cod. pen.

    Il beneficio della non menzione è discrezionale e va valutato alla luce della funzione di emenda e degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., non potendo attribuirsi rilievo esclusivo a un solo dato.

  • art. 133 cod. pen.

    Costituisce il parametro generale per la commisurazione della pena e per la valutazione di attenuanti generiche e non menzione, con riguardo a gravità del fatto e personalità dell'imputato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.

Massime di principio

  • In tema di guida in stato di ebbrezza aggravata dall'incidente stradale, l'aggravante è configurabile quando il conducente alterato provochi un urto contro ostacoli o la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale; non occorre che l'evento produca danni a persone o cose, essendo sufficiente una significativa turbativa della circolazione potenzialmente dannosa.
  • La nozione di incidente rilevante ai fini dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada non esige il coinvolgimento di terzi né l'accertamento di un nesso eziologico in senso stretto, ma soltanto il collegamento materiale tra l'evento e lo stato di ebbrezza del conducente.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni che non siano state ritualmente devolute al giudice di appello; è altresì inammissibile la censura che, pur accennata in gravame, venga sviluppata solo nel ricorso senza un effettivo confronto con la sentenza impugnata.
  • La questione di legittimità costituzionale proposta in sede di legittimità deve essere specifica e argomentata sia in diritto sia in fatto; una mera indicazione delle norme e dei parametri costituzionali asseritamente violati è insufficiente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e della non menzione è legittimo quando il giudice valorizzi elementi coerenti con l'art. 133 cod. pen., quali gravità del fatto, assenza di elementi positivi, mancanza di resipiscenza e comportamento non collaborativo, senza che sia necessaria una risposta analitica a ogni deduzione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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