Cassazione Penale, Ordinanza n. 14145/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice di pace alla pena di euro 5.000 di ammenda per l'ingresso e la permanenza irregolare nel territorio dello Stato. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis, comma 6, del Testo unico immigrazione, sostenendo che, in pendenza del procedimento, la sua posizione fosse stata regolarizzata grazie al rilascio di un permesso di soggiorno in data anteriore alla sentenza; 2) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa richiamava documentazione prodotta per dimostrare la regolarizzazione della posizione e argomentava che il rilascio del permesso avrebbe escluso la persistenza dell'irregolarità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la documentazione richiamata non era stata prodotta al giudice di merito e non era stata oggetto di specifica domanda davanti al Giudice di pace; il ricorrente stava quindi chiedendo, in sede di legittimità, una non consentita rivalutazione nel merito degli accertamenti compiuti nella sentenza impugnata. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la relativa valutazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, logica e aderente al principio di diritto, non è censurabile in cassazione con richieste di nuova valutazione degli elementi già esaminati o di diversa valorizzazione di dati fattuali. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998
La Corte richiama la norma incriminatrice per il reato di ingresso e soggiorno illegale; il ricorrente ne invocava il comma 6 sostenendo l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché introdotta per la prima volta in cassazione.
art. 10-bis, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998
È invocato dalla difesa come disposizione che, in tesi, rileverebbe in presenza di una successiva regolarizzazione; la Corte non entra nel merito della tesi perché la relativa allegazione è nuova e non dedotta in primo grado.
art. 34 d.lgs. n. 286 del 1998
La documentazione richiamata dalla difesa viene collegata a tale disposizione, ma la Corte osserva che la questione non è stata oggetto di specifica domanda dinanzi al giudice di pace.
È richiamato come parametro della discrezionalità nella commisurazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che non occorre l'esame di tutti i parametri se la motivazione è congrua e logica.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o documentali non dedotte davanti al giudice di merito, quando ciò comporti una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito.
- La deduzione di una regolarizzazione sopravvenuta della posizione dello straniero, se non tempestivamente allegata e specificamente sottoposta al giudice di primo grado, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione come motivo di illegittimità della condanna.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia assente, manifestamente illogica o giuridicamente erronea; quando il giudice di merito esercita correttamente il suo potere discrezionale, la richiesta di una diversa valutazione degli elementi di fatto è inammissibile.
- La particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche richiedono una deduzione specifica e non possono essere utilizzate in cassazione per ottenere una nuova valutazione del merito processuale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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