Cassazione Civile, Ordinanza n. 23474/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto lo Stato davanti al Tribunale di Roma chiedendo il pagamento di un indennizzo o risarcimento per i pregiudizi derivanti dalla tardiva e incompleta attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata remunerazione dei medici frequentanti corsi di specializzazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per prescrizione, ritenendo decorso il termine decennale dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. La Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione i medici denunciavano violazione dell'art. 2935 c.c., falsa applicazione dell'art. 11 l. n. 370/1999 e violazione dell'art. 6 CEDU, sostenendo che il termine di prescrizione non potesse decorrere dal 1999, perché allora il diritto non sarebbe stato ancora azionabile, permanendo ostacoli all'adeguamento dell'ordinamento interno e alla individuazione del legittimato passivo, rimossi solo con i DPCM del 2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che, secondo giurisprudenza consolidata, il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva 82/76/CEE, per i medici che avevano iniziato i corsi nel periodo rilevante, si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999. Ha ritenuto infondati gli argomenti sulla mancata azionabilità del diritto, sulla giurisdizione, sulla natura dell'azione e sulla legittimazione passiva, affermando anche che non vi è violazione dell'art. 6 CEDU, poiché il diritto di accesso al giudice deve convivere con le regole di certezza del diritto e con i termini di prescrizione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e, ravvisando un uso abusivo dell'impugnazione contro orientamenti nomofilattici consolidati, li ha condannati anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione è ancorata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso deciso la Corte ha escluso che il diritto non fosse azionabile prima del 1999.
art. 11 l. 19 ottobre 1999, n. 370
È il dato normativo che, secondo la Corte, ha fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto risarcitorio, perché ha reso ragionevole per gli interessati la certezza che non sarebbero stati emanati ulteriori atti di adempimento da parte dello Stato.
art. 6 CEDU
Non è violato dal decorso della prescrizione decennale, perché i termini processuali e sostanziali sono funzionali alla certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia; il diritto di accesso al giudice non è assoluto.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente contrario a un orientamento consolidato della Corte.
È stata applicata la condanna equitativa per abuso del processo, ritenendo il ricorso oggettivamente abusivo perché proposto contro principi già stabilizzati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha rilevato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 4 l. n. 260 del 1958
È richiamato per affermare che l'eventuale evocazione di un diverso organo statuale non impedisce l'instaurazione del rapporto processuale, trattandosi di irregolarità sanabile.
Massime di principio
- Per i diritti risarcitori derivanti dalla tardiva attuazione di direttive UE in materia di remunerazione degli specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui l'ordinamento interno, attraverso una norma di riconoscimento parziale, rende oggettivamente percepibile agli interessati che lo Stato non adotterà ulteriori misure satisfattive.
- La possibilità di far valere il diritto in via stragiudiziale è sufficiente a far decorrere la prescrizione: non è necessario attendere una previa decisione giurisdizionale o la definizione di questioni di giurisdizione, qualificazione dell'azione o individuazione del convenuto.
- La mancata iniziale chiarezza su giurisdizione, natura dell'azione o legittimazione passiva non impedisce la decorrenza della prescrizione quando il diritto sostanziale è comunque concretamente esercitabile e il termine applicabile è sufficientemente ampio.
- Il diritto di accesso al giudice garantito dall'art. 6 CEDU non esclude l'applicazione di termini di prescrizione e di regole processuali volte a tutelare la certezza del diritto, purché non siano adottati formalismi eccessivi o irragionevoli.
- La proposizione di ricorsi palesemente contrari a una giurisprudenza di legittimità consolidata può integrare abuso del processo e giustificare una condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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