Cassazione Civile, Ordinanza n. 15954/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l'eccessiva durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1998 davanti al TAR Lazio e definito con decreto di perenzione nel 2011, avente ad oggetto il riconoscimento dell'inquadramento di un profilo professionale. Dopo un primo decreto della Corte d'appello di Perugia, poi cassato, il giudizio era stato riassunto e la Corte territoriale aveva liquidato un indennizzo di euro 3.200, computando solo il periodo dal 25 giugno 2008 al 16 marzo 2011 ed escludendo il successivo fino alla perenzione, ritenendo che la mancata istanza di fissazione dell'udienza nel termine di 180 giorni impedisse di considerare quel tratto di tempo come irragionevole. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 89 del 2001, per avere escluso dal computo la fase successiva al 16 marzo 2011 sino al decreto di perenzione del 12 dicembre 2011; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89 del 2001, per avere applicato il parametro minimo di euro 400 annui introdotto dalla disciplina successiva, nonostante la domanda di equa riparazione fosse stata proposta prima dell'entrata in vigore della riforma del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, da un lato, che nei giudizi amministrativi pendenti alla data del 16 settembre 2010 l'istanza urgente di fissazione dell'udienza ex art. 82 c.p.a. è assimilabile all'istanza di prelievo e impedisce la perenzione, sicché il periodo compreso tra il termine per proporre tale istanza e il decreto di perenzione va incluso nella durata irragionevole del processo presupposto. Dall'altro lato, ha ritenuto che la disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 sull'art. 2-bis L. n. 89 del 2001, compresa la soglia minima di euro 400 annui, costituisca ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016, e quindi non al caso di specie. Ne consegue la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la quantificazione dell'indennizzo e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È la norma base sull'equa riparazione per durata irragionevole del processo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto errato il calcolo del periodo di irragionevole durata compiuto dal giudice di merito.
Le modifiche introdotte nel 2015 sulla misura dell'indennizzo, incluso il minimo annuo di euro 400 e la riduzione ulteriore in caso di rigetto della domanda nel processo presupposto, sono state qualificate come ius superveniens applicabile solo ai giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016.
Richiamato per escludere l'applicazione retroattiva della nuova disciplina in mancanza di una diversa previsione normativa.
L'istanza urgente di fissazione dell'udienza è stata assimilata all'istanza di prelievo ai fini dell'impedimento della perenzione nei giudizi pendenti al 16 settembre 2010.
art. 51, comma 2, r.d. n. 642 del 1907
Richiamato come precedente disciplina dell'istanza di prelievo, evocata per spiegare la funzione dell'istanza urgente di fissazione dell'udienza.
Richiamato come disciplina successiva dell'istanza di prelievo, utile a confermare l'equivalenza funzionale con l'istanza urgente di fissazione dell'udienza.
art. 6, par. 1, CEDU
La Corte richiama la finalità della L. n. 89 del 2001 di assicurare un serio ristoro alla violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 117, primo comma, Cost.
Evocato nel passaggio che richiama la giurisprudenza sulla compatibilità della disciplina dell'indennizzo con la Convenzione europea.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo pendente alla data del 16 settembre 2010, l'istanza urgente di fissazione dell'udienza ex art. 82 c.p.a. svolge la stessa funzione dell'istanza di prelievo e, se presentata, impedisce la perenzione del giudizio ai fini del computo dell'eccessiva durata.
- Ai fini dell'equa riparazione, il periodo di durata irragionevole del processo presupposto deve comprendere anche il tempo successivo alla scadenza del termine per proporre l'istanza di fissazione dell'udienza fino al decreto di perenzione, se la mancata definizione è comunque riferibile alla pendenza del giudizio.
- La disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 sull'art. 2-bis L. n. 89 del 2001 ha natura di ius superveniens e si applica solo ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'1 gennaio 2016, salvo diversa previsione espressa.
- La liquidazione dell'indennizzo per equa riparazione non può essere ancorata in modo automatico a un minimo legale applicato retroattivamente; il giudice deve verificare il corretto regime temporale della norma e, se del caso, determinare il moltiplicatore annuo secondo i principi vigenti ratione temporis.
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