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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24734/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di euro 25.256,85, oltre accessori, a titolo di IVA asseritamente dovuta sulle fatture relative al corrispettivo della cessione di unità immobiliari effettuata nell'ambito di un contratto di permuta. L'ingiunto proponeva opposizione e formulava domanda riconvenzionale per ottenere la penale prevista in relazione al ritardo nella consegna di due unità immobiliari, oltre alla pronuncia ex art. 2932 c.c. Il giudice di primo grado riconosceva il credito della società per euro 25.256,85 e quello dell'opponente per euro 2.500 a titolo di penale, compensava le contrapposte poste creditorie, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento della differenza, dichiarando cessata la materia del contendere sulla domanda ex art. 2932 c.c. La società proponeva appello principale in ordine agli interessi sul proprio credito e alla regolamentazione delle spese; l'opponente proponeva appello incidentale, chiedendo, tra l'altro, gli interessi sulla penale nella misura legale e nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. La Corte d'appello accoglieva integralmente l'appello principale e parzialmente quello incidentale, riconoscendo sulla penale gli interessi legali dalla domanda al saldo e riformando il capo sulle spese. In cassazione, il ricorrente principale denunciava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse riconosciuto sulla penale gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. Con il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c., contestando la valutazione della soccombenza reciproca, la regolamentazione delle spese e l'omessa considerazione della soccombenza virtuale e di altri profili relativi alla domanda ex art. 2932 c.c. La società resistente proponeva ricorso incidentale condizionato, deducendo la violazione della disciplina della compensazione in relazione al primo motivo del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale condizionato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva riconosciuto gli interessi sulla base degli artt. 1282 e 1284 c.c., ma aveva qualificato la penale come somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e aveva riconosciuto, quale debito di valuta, gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. dalla domanda giudiziale. Se il ricorrente intendeva censurare l'omessa pronuncia sulla specifica domanda relativa agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., oppure la motivazione apparente o ambigua, avrebbe dovuto dedurre il relativo vizio processuale; la Corte non poteva riqualificare d'ufficio il motivo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La motivazione della sentenza d'appello era percepibile e idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo, sicché non ricorreva il vizio di motivazione apparente. Quanto alla regolamentazione delle spese, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione della misura della compensazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo il divieto di porre le spese, anche parzialmente, a carico della parte integralmente vittoriosa. La Corte ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi moratori possono decorrere dalla domanda giudiziale sulla somma dovuta a titolo di penale contrattuale, qualificata come debito di valuta e come risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

  • art. 1282, comma 1, c.c.

    La norma era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non fondava su di essa la propria decisione.

  • art. 1284, commi 1 e 4, c.c.

    La norma era stata invocata per ottenere gli interessi sulla penale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la diversa base giuridica utilizzata dalla Corte d'appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio ricorre quando la motivazione, anche graficamente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta comprensibile.

  • art. 91 c.p.c.

    La disciplina delle spese è stata esaminata nel quadro del principio di soccombenza, senza ravvisare una violazione sindacabile in cassazione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, entro il limite di non porre le spese a carico della parte integralmente vittoriosa.

  • art. 100 c.p.c.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla contestazione della regolamentazione delle spese, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica era stata dichiarata cessata per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; i profili relativi alla sua incidenza sulle spese non hanno condotto alla cassazione della sentenza.

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale condizionato in materia di compensazione legale e giudiziale; l'esame è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del motivo principale cui era subordinato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della pronuncia impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La denuncia di nullità processuale deve essere formulata in modo coerente con il vizio dedotto; non può essere ottenuta mediante riqualificazione d'ufficio di una censura sostanzialmente diversa.

  • art. 111 Cost.

    Il requisito costituzionale della motivazione è violato quando la motivazione sia solo apparente e non renda conoscibile il ragionamento decisorio; non nel caso in cui il percorso argomentativo sia percepibile.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • La censura per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della pronuncia impugnata; il ricorrente deve individuare e contestare la norma o il criterio giuridico effettivamente applicato dal giudice.
  • La penale contrattuale, pur avendo funzione limitativa della liquidazione preventiva del danno e natura di obbligazione accessoria, costituisce un'autonoma obbligazione pecuniaria; sulla relativa somma possono decorrere gli interessi moratori ex art. 1224 c.c. dalla domanda giudiziale, quale momento di costituzione in mora, quando la somma sia qualificata come dovuta a titolo di risarcimento del danno da inadempimento.
  • Quando il ricorrente intende denunciare l'omessa pronuncia su una specifica domanda o eccezione, oppure una motivazione apparente o obiettivamente ambigua, deve articolare la censura secondo il vizio processuale corrispondente; la Corte di cassazione non può riqualificare d'ufficio il motivo alterandone il contenuto sostanziale.
  • La motivazione è apparente, con conseguente nullità della sentenza, solo quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre il vizio se tale percorso è ricostruibile dalla motivazione.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della proporzione delle spese da compensare rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono normalmente sindacabili in cassazione.
  • Il limite esterno alla discrezionalità del giudice nella regolamentazione delle spese è costituito dal divieto di porle, anche parzialmente, a carico della parte integralmente vittoriosa; non è invece richiesta una proporzionalità matematica tra misura delle domande accolte e quota di spese posta a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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