Cassazione Civile, Ordinanza n. 24727/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La Procura regionale presso la Corte dei conti aveva convenuto in giudizio una dipendente universitaria con qualifica di collaboratrice ed esperta linguistica di lingua francese, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale, quantificato in primo grado in euro 143.828,94. Alla dipendente era contestato lo svolgimento continuativo, nel periodo 1995-2015, dell'attività libero-professionale di avvocato senza previa autorizzazione, in violazione del vincolo di esclusività dei dipendenti pubblici. Il danno sarebbe consistito nel mancato riversamento all'università dei compensi percepiti per l'attività extraistituzionale. Dopo la condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti d'appello aveva rideterminato il danno in euro 133.367,58, riducendo la quota riferibile all'anno 2015 e confermando per il resto la decisione, compresi l'assoggettamento dei collaboratori ed esperti linguistici al regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'applicabilità del meccanismo restitutorio anche alle attività assolutamente non autorizzabili, la sussistenza del dolo e la decorrenza della prescrizione dalla scoperta del danno in presenza di occultamento doloso. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., articolando due motivi. Con il primo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per violazione del diritto dell'Unione europea e della CEDU, censurando il rigetto dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ai sensi dell'art. 267 TFUE e sostenendo che l'omesso rinvio da parte del giudice contabile integrasse un vizio attinente alla giurisdizione. Con il secondo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, sostenendo che la Corte dei conti avesse illegittimamente esteso ai collaboratori ed esperti linguistici il regime delle incompatibilità e del vincolo di esclusività previsto per il pubblico impiego. Nell'ambito dello stesso motivo ha inoltre contestato la valutazione positiva dell'elemento soggettivo del dolo, deducendo che tale valutazione derivasse da un'interpretazione abnorme del quadro normativo e fattuale.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente perché diretti a contestare, sotto il profilo dell'eccesso di potere giurisdizionale, il modo in cui la Corte dei conti aveva esercitato la propria funzione decisoria. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato alle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, quali l'invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, il rifiuto assoluto di giurisdizione e la pronuncia su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale. Sono invece estranei a tale sindacato gli errori di giudizio, anche se evidenti o particolarmente gravi. Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che la mancata rimessione di una questione alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE non costituisce motivo attinente alla giurisdizione. La Corte di giustizia opera come interprete del diritto dell'Unione e non come giudice del caso concreto; la funzione giurisdizionale resta attribuita al giudice nazionale, con il quale sussiste un rapporto di complementarietà. Anche l'eventuale contrasto della decisione nazionale con il diritto dell'Unione integra un vizio di legittimità, non un eccesso di potere giurisdizionale, e la gravità del vizio non modifica tale qualificazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che l'interpretazione della normativa sulle incompatibilità dei collaboratori ed esperti linguistici potesse configurare invasione della sfera legislativa. La Corte dei conti aveva applicato una disposizione vigente, interpretandola secondo il coordinamento sistematico e la ratio legis; l'eventuale erroneità di tale interpretazione avrebbe potuto costituire un error in iudicando, non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. La censura sul dolo è stata parimenti ritenuta attinente al merito della responsabilità erariale e quindi estranea al sindacato ex art. 111, ottavo comma, Cost. Non è stata pronunciata condanna alle spese in favore del Procuratore generale della Corte dei conti, in quanto parte solo formalmente resistente. È stato disposto, ove dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
motivi inerenti alla giurisdizione
Il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali è limitato al controllo dei limiti esterni della giurisdizione e non consente di denunciare errori di giudizio, anche se gravi, nell'interpretazione o applicazione della legge.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
motivi attinenti alla giurisdizione
La disposizione è richiamata quale base del sindacato di legittimità sulle questioni concernenti la giurisdizione, distinto dal controllo sull'errore in iudicando.
art. 362, primo comma, c.p.c.
motivi inerenti alla giurisdizione
Il ricorso alle Sezioni Unite contro le decisioni dei giudici speciali riguarda il difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non il cattivo esercizio della funzione giurisdizionale.
art. 267 TFUE
La Corte di giustizia interpreta il diritto dell'Unione, mentre il giudice nazionale conserva la funzione esclusiva di decidere il caso concreto; la mancata rimessione non integra, di per sé, un motivo attinente alla giurisdizione.
art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
regime delle incompatibilità e meccanismo restitutorio
La Corte dei conti ha ritenuto applicabile ai collaboratori ed esperti linguistici il vincolo di esclusività e il conseguente obbligo di riversamento dei compensi per attività extraistituzionali, anche quando l'attività sia assolutamente non autorizzabile.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La disposizione è richiamata nel precedente regolamento preventivo di giurisdizione per affermare la sussistenza della giurisdizione contabile anche con riferimento a fatti anteriori alla sua introduzione.
art. 4, paragrafo 3, TUE
È richiamato nella pronuncia della Corte di giustizia UE concernente i limiti dell'obbligo degli Stati membri di predisporre rimedi ulteriori contro le decisioni degli organi giurisdizionali supremi.
art. 19, paragrafo 1, TUE
È richiamato, insieme alle altre norme eurounitarie, nella decisione Randstad Italia in tema di effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato quale parametro della tutela giurisdizionale effettiva, senza che da esso derivi l'obbligo di introdurre un ulteriore ricorso per contestare una violazione del diritto dell'Unione come motivo di giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impone, ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamato quale disposizione che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una decisione di un giudice speciale per motivi inerenti alla giurisdizione è limitato alle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, inclusi l'invasione della sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, il rifiuto assoluto di esercitare la giurisdizione e la pronuncia su materia attribuita a un diverso ordine giurisdizionale.
- L'errore nell'interpretazione o nell'applicazione della legge, anche se evidente, grave o derivante da una lettura ritenuta abnorme della normativa, costituisce error in iudicando e non eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice speciale abbia applicato una norma esistente nell'esercizio della propria funzione interpretativa.
- La mancata proposizione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE non costituisce, di per sé, un motivo attinente alla giurisdizione deducibile ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost.
- La Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito del rinvio pregiudiziale, svolge una funzione interpretativa e non decide il caso concreto; il giudice nazionale resta titolare esclusivo della funzione giurisdizionale e della tutela concreta dei diritti.
- La violazione del diritto dell'Unione europea da parte di una decisione nazionale, anche quando qualificata o particolarmente grave, non si trasforma per ciò solo in eccesso di potere giurisdizionale e non amplia i limiti del ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione.
- La contestazione della valutazione dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale riguarda il merito della decisione e non può essere proposta alle Sezioni Unite come denuncia di violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
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