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Sentenza

Sentenza n. 892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 2588 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, Sezione Quarta.

Giustizia amministrativa202409292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Milano che ha condannato la società al pagamento di euro 21.453,58, oltre interessi legali, quale residuo corrispettivo per l’acquisto di un lotto PEEP

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza con due motivi. Con il primo ha contestato la condanna al pagamento del residuo corrispettivo relativo al Lotto n. 17, sostenendo che il proprio inadempimento fosse giustificato da pretese risarcitorie e da un controcredito derivante da vicende relative a un diverso Lotto n. 6, già oggetto di altro giudizio ancora pendente in appello. Ha inoltre sostenuto che l’originaria indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di un importo superiore a quello effettivamente dovuto avrebbe determinato la nullità del titolo, nonostante la successiva rettifica. Con il secondo motivo ha contestato la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale volta alla restituzione di euro 15.323,98 già versati per oneri di urbanizzazione relativi al Lotto n. 17. Secondo l’appellante, la domanda era stata ritualmente formulata nel giudizio civile di opposizione al decreto ingiuntivo e avrebbe dovuto conservarsi nel giudizio amministrativo riassunto dopo la declinatoria di giurisdizione, senza necessità di una nuova proposizione nelle forme dell’art. 42 c.p.a.; inoltre, il Comune aveva comunque preso posizione sulla domanda nelle proprie difese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la conclusione del TAR sull’irrilevanza del controcredito riferito al diverso Lotto n. 6. Anche prescindendo dall’esito dell’altro appello, il controcredito era contestato e oggetto di un giudizio ancora pendente; pertanto non poteva fondare un’eccezione di compensazione, poiché la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice davanti al quale è dedotta e non può basarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio non definito. È stata altresì ritenuta irrilevante l’erronea indicazione iniziale dell’importo nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto l’importo era stato successivamente rettificato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha confermato l’inammissibilità della domanda restitutoria. Dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Comune aveva riassunto soltanto la propria domanda; la società non aveva proposto un atto di riassunzione o di riproposizione della domanda riconvenzionale e, davanti al TAR, si era limitata a depositare una memoria di costituzione, senza formulare la domanda nelle forme prescritte dall’art. 42 c.p.a. Il riferimento del Comune alla domanda originariamente proposta nel giudizio civile non poteva sostituire l’atto introduttivo notificato dalla parte interessata né garantire il contraddittorio. Le domande di restituzione o risarcimento devono essere introdotte mediante gli atti processuali notificati previsti dal codice del processo amministrativo, mentre le memorie hanno funzione meramente illustrativa. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • art. 1243, comma 2, cod. civ.

    La compensazione giudiziale [...] presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

    L’eccezione di compensazione non può essere accolta quando il controcredito è contestato e la sua esistenza dipende dall’esito di un distinto giudizio ancora pendente.

  • art. 295 cod. proc. civ.

    La pendenza del giudizio relativo al controcredito non impone la sospensione della decisione sul credito principale, poiché prevale la disciplina speciale della compensazione giudiziale.

  • art. 337, comma 2, cod. proc. civ.

    La sospensione discrezionale per pendenza di altro giudizio non è applicabile per fondare o attendere l’accertamento di un controcredito contestato, in presenza della disciplina speciale dell’art. 1243, comma 2, c.c.

  • art. 42 c.p.a.

    La domanda riconvenzionale della parte resistente deve essere proposta nelle forme processuali previste, mediante atto notificato idoneo a introdurre autonomamente la domanda nel giudizio amministrativo.

  • art. 59 l. 69/2009

    La salvezza degli effetti della domanda nel passaggio tra giurisdizioni non esonera la parte dall’onere di riassumere o riproporre ritualmente la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • L’eccezione di compensazione non può essere accolta quando il controcredito è contestato e la sua esistenza dipende dall’esito di un separato giudizio ancora pendente e non definito; il giudice deve decidere il credito principale senza attendere l’accertamento del controcredito in altro processo.
  • Nel giudizio amministrativo conseguente alla declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, la parte che intenda conservare e far valere una domanda riconvenzionale deve riassumerla o riproporla ritualmente davanti al giudice amministrativo, nelle forme previste dal codice del processo amministrativo.
  • La mera memoria difensiva non è idonea a introdurre una domanda autonoma di restituzione o di risarcimento, poiché tali domande devono essere contenute in un atto processuale notificato alla controparte, idoneo a garantire il contraddittorio.
  • Il riferimento della controparte, nelle proprie difese, a una domanda precedentemente formulata in altro giudizio non sostituisce l’atto di riassunzione o di riproposizione richiesto alla parte che intende coltivare quella domanda.
  • L’erronea indicazione iniziale dell’importo richiesto in un ricorso per decreto ingiuntivo non incide sul diritto sostanziale azionato quando l’importo sia successivamente rettificato e la domanda venga definita sulla base della somma corretta.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentalePatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblica

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