Cassazione Penale, Sentenza n. 37846/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per annullamento della sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Latina (25/09/2019). La ricorrente deduceva: (1) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380/2001 e della normativa urbanistica in tema di lottizzazione abusiva, nonché motivazione contraddittoria; (2) violazione dell'art. 44 comma 2 d.P.R. n. 380/2001 per mancata valutazione della sua buona fede; (3) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 157 e ss. c.p. e vizio di motivazione in relazione all'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi: (i) che le statuizioni di merito concordi sul carattere estintivo della prescrizione non consentono di evidenziare, in sede di legittimità, un vizio 'ictu oculi' delle norme sostanziali richiamate; (ii) che la ricorrente non ha interesse concreto ad impugnare la confisca perché i beni confiscati sono di proprietà della società 'Ortofrutticola Stravato S.r.l.' e quindi l'annullamento della confisca non le apporterebbe un vantaggio pratico; (iii) che i terzi non partecipanti (la società) possono comunque far valere le proprie ragioni in sede esecutiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 30
Riferimento alla disciplina della lottizzazione e ai limiti di applicazione del reato urbanistico; la Corte non ha ritenuto che vi fosse una violazione manifestamente evidente nella applicazione della norma da parte dei giudici di merito
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (comma 2)
Richiama la causa di esclusione per buona fede nei reati urbanistici; la Corte osserva che la valutazione della buona fede nel caso concreto era questione di merito non risolvibile in questa sede e non idonea, qui, a superare l'inammissibilità
Codice penale, artt. 157 e ss.
Norme sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano concordemente applicato la causa estintiva della prescrizione e che non emergano errori di diritto evidenti
Codice di procedura penale, art. 568 (commi 3 e 4)
Stabilisce la legittimazione e l'interesse ad impugnare; la Corte ha richiamato il principio secondo cui oltre alla legittimazione formale occorre un interesse concreto e attuale all'impugnazione
Codice di procedura penale, art. 591 (comma 1, lett. a)
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso rispetto alla confisca
Codice di procedura penale, art. 578-bis
Norma introdotta dal d.lgs. n. 21/2018 richiamata nel quadro dell'interesse ad impugnare e connessa all'assetto delle impugnazioni sui provvedimenti ablatori
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di condannare alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità imputabile a colpa della ricorrente
Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU)
Richiamate rispetto alle garanzie del contraddittorio e alla pubblicità delle udienze; la Corte segnala che il sistema dei rimedi in sede esecutiva assicura adeguate garanzie anche per i terzi
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: un imputato non proprietario dei beni oggetto di confisca può essere privo di interesse a impugnare la misura ablativa, rendendo il ricorso inammissibile
- Se più giudici di merito concordano sull'applicazione di una causa estintiva (es. prescrizione), la Corte di Cassazione non procede a un esame approfondito di questioni di merito salvo che non emerga un palese errore di diritto 'ictu oculi'
- Le questioni di valutazione fattuale o di apprezzamento tecnico-urbanistico (es. buona fede, qualificazione dell'intervento come lottizzazione) sono tipicamente di competenza del giudice di merito e difficilmente risolvibili in sede di legittimità, salvo violazioni normative manifeste
- I terzi proprietari non partecipanti al giudizio di cognizione possono comunque tutelare i propri diritti nel procedimento esecutivo mediante opposizione all'esecuzione o incidenti esecutivi; l'assenza di contraddittorio in fase di cognizione non esclude rimedi successivi
- La Corte può condannare alle spese e a somme per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente
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