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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37846/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per annullamento della sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Latina (25/09/2019). La ricorrente deduceva: (1) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 30 e 44 d.P.R. n. 380/2001 e della normativa urbanistica in tema di lottizzazione abusiva, nonché motivazione contraddittoria; (2) violazione dell'art. 44 comma 2 d.P.R. n. 380/2001 per mancata valutazione della sua buona fede; (3) inosservanza ed errata applicazione degli artt. 157 e ss. c.p. e vizio di motivazione in relazione all'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi: (i) che le statuizioni di merito concordi sul carattere estintivo della prescrizione non consentono di evidenziare, in sede di legittimità, un vizio 'ictu oculi' delle norme sostanziali richiamate; (ii) che la ricorrente non ha interesse concreto ad impugnare la confisca perché i beni confiscati sono di proprietà della società 'Ortofrutticola Stravato S.r.l.' e quindi l'annullamento della confisca non le apporterebbe un vantaggio pratico; (iii) che i terzi non partecipanti (la società) possono comunque far valere le proprie ragioni in sede esecutiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 30

    Riferimento alla disciplina della lottizzazione e ai limiti di applicazione del reato urbanistico; la Corte non ha ritenuto che vi fosse una violazione manifestamente evidente nella applicazione della norma da parte dei giudici di merito

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (comma 2)

    Richiama la causa di esclusione per buona fede nei reati urbanistici; la Corte osserva che la valutazione della buona fede nel caso concreto era questione di merito non risolvibile in questa sede e non idonea, qui, a superare l'inammissibilità

  • Codice penale, artt. 157 e ss.

    Norme sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano concordemente applicato la causa estintiva della prescrizione e che non emergano errori di diritto evidenti

  • Codice di procedura penale, art. 568 (commi 3 e 4)

    Stabilisce la legittimazione e l'interesse ad impugnare; la Corte ha richiamato il principio secondo cui oltre alla legittimazione formale occorre un interesse concreto e attuale all'impugnazione

  • Codice di procedura penale, art. 591 (comma 1, lett. a)

    Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il ricorso rispetto alla confisca

  • Codice di procedura penale, art. 578-bis

    Norma introdotta dal d.lgs. n. 21/2018 richiamata nel quadro dell'interesse ad impugnare e connessa all'assetto delle impugnazioni sui provvedimenti ablatori

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di condannare alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità imputabile a colpa della ricorrente

  • Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 111 Cost., art. 6 CEDU)

    Richiamate rispetto alle garanzie del contraddittorio e alla pubblicità delle udienze; la Corte segnala che il sistema dei rimedi in sede esecutiva assicura adeguate garanzie anche per i terzi

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: un imputato non proprietario dei beni oggetto di confisca può essere privo di interesse a impugnare la misura ablativa, rendendo il ricorso inammissibile
  • Se più giudici di merito concordano sull'applicazione di una causa estintiva (es. prescrizione), la Corte di Cassazione non procede a un esame approfondito di questioni di merito salvo che non emerga un palese errore di diritto 'ictu oculi'
  • Le questioni di valutazione fattuale o di apprezzamento tecnico-urbanistico (es. buona fede, qualificazione dell'intervento come lottizzazione) sono tipicamente di competenza del giudice di merito e difficilmente risolvibili in sede di legittimità, salvo violazioni normative manifeste
  • I terzi proprietari non partecipanti al giudizio di cognizione possono comunque tutelare i propri diritti nel procedimento esecutivo mediante opposizione all'esecuzione o incidenti esecutivi; l'assenza di contraddittorio in fase di cognizione non esclude rimedi successivi
  • La Corte può condannare alle spese e a somme per la Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente

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