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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06163/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non provata la mancata o diversa decorrenza della comunicazione del provvedimento e valorizzando le risultanze del registro informatico (invio "a visto PM"). La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la sola schermata SICID non fosse idonea a provare l'avvenuta comunicazione nelle forme di rito, pur essendo disponibile un indirizzo PEC presso l'ufficio; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che erroneamente avesse posto a carico del Pubblico Ministero la prova del momento di effettiva conoscenza dell'atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto del ricorrente, affermando che l'inammissibilità dell'opposizione per tardività era corretta non già sulla base della sola questione della comunicazione del decreto, ma perché l'opposizione era stata proposta ben oltre il termine lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il decreto di liquidazione era stato emesso l'11.5.2018, mentre l'opposizione era stata presentata il 1.10.2020, dunque tardivamente. Quanto alle spese, la Corte non ha disposto alcuna condanna, richiamando la qualità della Procura come organo propulsore dell'attività giurisdizionale e il mancato svolgimento di difese dagli intimati; ha inoltre escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta alle regole impugnatorie generali, incluso il termine lungo ove manchi una comunicazione rituale rilevante ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si applica anche all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, se non interviene la comunicazione del provvedimento.

  • art. 136 c.p.c.

    La censura dedotta sul difetto di rituale comunicazione non è stata ritenuta decisiva, poiché la tardività dell'opposizione discende comunque dal decorso del termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sul riparto dell'onere della prova è stata superata dall'applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c.; la mancata prova della conoscenza effettiva del provvedimento non era idonea a elidere la tardività accertata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. quando non risulti una comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.
  • Ai fini della tempestività dell'opposizione, il giudice può dichiararla tardiva anche indipendentemente dalla contestazione sulla ritualità della comunicazione, se il rimedio è stato proposto oltre il termine lungo previsto per le impugnazioni.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione, la questione relativa alla prova della comunicazione o della conoscenza effettiva del provvedimento diviene recessiva se il ricorso è comunque proposto oltre il termine lungo.
  • L'applicazione del termine lungo tutela la stabilità e definitività del provvedimento di liquidazione emesso all'esito di un procedimento sommario idoneo alla tutela di diritti soggettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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