Cassazione Penale, Sentenza n. 22539/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i reati indicati (tentato omicidio e porto di arma da taglio) deducendo: errata applicazione della legge penale e motivazione illogica e contraddittoria per mancata valutazione della esimente della legittima difesa, o dell'attenuante della provocazione, o dell'assenza del dolo di omicidio; censurava l'accertamento del numero delle coltellate sulla base di filmati poco risoluti e l'attribuzione dei coltelli; contestava la valutazione che avrebbe ricavato dolo dall'aver seguito la vittima in auto; e con un secondo motivo lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche richiamando la disciplina di cui all'art. 62-bis cod. pen. e art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse ricostruito analiticamente i fatti e correttamente escluso la legittima difesa, motivando che Papa, avendo seguito Anastasi e potendo allontanarsi, non versava in una situazione di pericolo immediato tali da rendere inevitabile la reazione. La Corte ha giudicato infondati i rilievi sul numero e sull'attribuzione dei coltelli, osservando che i due arnesi erano ritenuti equivalenti quanto a pericolosità e che la valutazione delle tre coltellate era coerente con il referto medico e con la sentenza di primo grado. Il dolo dell'animus necandi è stato ritenuto desumibile dal numero dei colpi, dalla loro direzione e dalle zone attingenti. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato la negazione per carenza di elementi specifici a favore del reo e per la sua condizione di recidivo reiterato specifico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
Norme richiamate
Richiamato in capo per il concetto di tentativo di reato; la sentenza di merito e quella di legittimità hanno considerato l'azione come tentativo di omicidio
Norma sull'omicidio richiamata nel capo di imputazione e nella valutazione del dolo; la Corte ha ritenuto provato l'animus necandi sulla base delle modalità del ferimento
Norma richiamata nel capo di imputazione (connessa alle imputazioni riportate); utilizzata nel quadro della qualificazione contestata
art. 4 L. 20 aprile 1975 n. 110
Norma sul porto di armi non consentito; la Corte ha confermato la condanna per avere l'imputato portato fuori dalla propria abitazione un'arma da taglio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite formale alla esposizione dei motivi in ricorso per Cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti
Norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha valutato che, alla luce della giurisprudenza e della situazione del ricorrente, non sussistessero elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento dell'attenuante
art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.
Riferita nella censura difensiva come parametro per la quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto il motivo inconferente rispetto alla situazione personale dell'imputato, che risultava recidivo reiterato specifico
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito della decisione; la Corte ha applicato tale disposizione
Massime di principio
- La legittima difesa è riconosciuta solo se esiste una situazione di pericolo attuale e inevitabile per l'incolumità fisica; la possibilità di allontanarsi o di evitare lo scontro ostacola il riconoscimento dell'esimente
- Filmati video di scarsa qualità non annullano automaticamente altre prove concordanti (referto medico, dichiarazioni e motivazione dei giudici); la valutazione complessiva delle fonti può confermare accertamenti anche se singole prove appaiono poco nitide
- L'attribuzione del tipo di arma ai singoli contendenti è irrilevante se i dispositivi sono ritenuti equipollenti quanto a pericolosità; non è necessario che la Corte accerti l'esatto modello dell'arma quando ciò non incide sulla gravità dell'offesa
- L'animus necandi puo essere desunto da elementi concreti come numero dei colpi, loro direzione e aree corporee colpite; tali elementi possono suffragare la qualificazione del fatto come tentato omicidio
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche occorrono elementi positivi specifici a favore del reo; la mera invocazione della disciplina normativa senza indicare fatti concreti riconoscibili non è sufficiente
- In Cassazione sono ammesse solo ragioni effettivamente conformi e pertinenti alla motivazione impugnata; censure inconferenti con il contenuto della sentenza di merito sono dichiarate inammissibili
- La recidiva e la capacità a delinquere, desumibile dai precedenti, sono fattori rilevanti nella valutazione negativa delle attenuanti e nella determinazione della pena
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