Cassazione Penale, Ordinanza n. 13164/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a tre anni di reclusione per detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., ma senza sviluppare argomentazioni specifiche: secondo la Corte, il motivo si limitava a enunciare in modo generico la pretesa violazione di legge e il vizio motivazionale, senza indicare le ragioni di diritto né gli elementi di fatto a sostegno del petitum.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non rispettava l'obbligo di specificità previsto dall'art. 581, lett. c) e d), c.p.p. La genericità è stata ritenuta causa di inammissibilità ex art. 591, lett. c), c.p.p. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Disposizione incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini della cessione a terzi; nel caso concreto la condanna riguardava cocaina.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma senza adeguata specificazione delle ragioni di censura.
Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; la mera enunciazione di violazioni o vizi senza sviluppo argomentativo non è sufficiente.
La sua inosservanza, sotto il profilo della genericità dei motivi, è richiamata come difetto che conduce all'inammissibilità del ricorso.
La genericità dei motivi è causa di inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non sono specifici e si risolvono in affermazioni generiche di violazione di legge o vizio di motivazione, prive di un concreto sviluppo argomentativo.
- L'articolazione del motivo impugnatorio deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la mera riproduzione di formule generiche non soddisfa il requisito di specificità.
- La deduzione del vizio di motivazione sul giudizio di bilanciamento delle circostanze richiede una critica effettiva e circostanziata alla motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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