Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto, con procedura ex art. 14 d.lgs. 150/2011, la liquidazione e il pagamento dei compensi per prestazioni professionali rese in favore di una società in relazione a più attività giudiziali: una causa civile conclusa con sentenza del Tribunale, una successiva esecuzione mobiliare conclusasi negativamente, nonché la predisposizione di un ricorso per fallimento e un intervento in una procedura di esecuzione immobiliare. Il Tribunale di Tivoli aveva rigettato la domanda. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità sia la società sia i soci successori hanno depositato controricorso e memorie chiedendo concordemente la cessazione della materia del contendere, deducendo di aver definito transattivamente ogni questione pendente, con regolamentazione anche delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della richiesta concorde di entrambe di definire il giudizio. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza provvedere sulle spese di lite. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui tale obbligo non sussiste quando il giudizio si chiude per una causa che esclude i presupposti processuali dell'incremento contributivo.

Norme richiamate

  • art. 86 cod. proc. civ.

    in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.

    richiamato solo per la legittimazione dell'avvocato ad agire in proprio; la sentenza non sviluppa un principio interpretativo specifico su tale norma.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    ordinanza ex art. 14 d.lgs. 150/2011

    indica il rito utilizzato per la liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato.

  • art. 380bis.1 cod. proc. civ.

    avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato quale rito di trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    art. 13 co. 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la definizione della controversia mediante cessazione della materia del contendere fa venir meno i presupposti per l'ulteriore importo.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano concordemente di avere definito transattivamente ogni questione pendente e tale circostanza risulta documentalmente provata, la Corte può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza decidere sul merito del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere comporta di regola che non si provveda sulle spese, ove le parti abbiano anche concordato la regolamentazione delle stesse.
  • La chiusura del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.