Cassazione Civile, Ordinanza n. 29248/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un imprenditore, amministratore della società poi cessionaria del contratto, aveva inizialmente concordato un'operazione di leasing per il subentro nel godimento e nel finanziamento di un'imbarcazione da diporto. Dopo la stipula, emerse che il bene aveva avuto un ulteriore precedente proprietario rispetto a quello noto e presentava difetti e carenze di manutenzione, con necessità di ingenti spese per la rimessa in efficienza. La società utilizzatrice sospese quindi i pagamenti. La finanziatrice ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intero residuo; l'opposizione fu respinta in primo grado e in appello. In Cassazione si deducevano: 1) violazione dell'art. 1409 c.c., sostenendo che il cessionario del contratto potesse opporre al ceduto tutte le eccezioni spettanti al cedente, incluse quelle relative alle qualità del bene; 2) violazione dell'art. 1375 c.c., per omessa informazione sulla pluralità di passaggi di proprietà, ritenuta contraria a correttezza e fonte di responsabilità contrattuale; 3) omessa decisione sulla domanda risarcitoria per le spese di riparazione/utilizzabilità del bene, che si assumeva provata documentalmente; 4) violazione dell'art. 183 c.p.c. per la ritenuta tardività della domanda di annullamento per dolo, sostenendo che essa fosse solo specificazione di fatti già allegati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione di merito si fondava su una ratio doppia: da un lato l'assenza di prova che il passaggio di proprietà ulteriore avesse inciso sul valore del bene o sul prezzo, dall'altro l'accertamento in fatto che tale circostanza era nota e non aveva inciso sulle condizioni economiche concordate. Tale accertamento non era sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Quanto alla domanda risarcitoria, la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare la valutazione delle prove e la sufficienza della documentazione prodotta, profilo non deducibile nei limiti del giudizio di legittimità. Quanto alla domanda di annullamento per dolo, la Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva anche escluso, in fatto, la prova che il preteso raggiro avesse determinato l'acquisto e che le conseguenze della condotta non fossero comunque imputabili alla società appellata; tale ratio non era specificamente censurata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore della controricorrente.
Norme richiamate
il cessionario del contratto può opporre al ceduto le eccezioni derivanti dal contratto ceduto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché la ratio decisiva della sentenza di merito si fondava sull'assenza di prova dell'incidenza del fatto dedotto sul valore del bene e sul prezzo.
l'obbligo di correttezza è stato invocato per contestare l'omessa informazione su precedenti passaggi di proprietà, ma la Corte ha valorizzato l'accertamento di fatto secondo cui tale circostanza non aveva inciso sul valore del bene e risultava nota alla parte utilizzatrice.
la domanda di annullamento per dolo proposta con le memorie è stata ritenuta nuova e tardiva dai giudici di merito; in ogni caso è stato rilevato il difetto di prova sul nesso causale tra il preteso raggiro e la decisione di acquistare.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o omessa pronuncia, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio autonoma fondata su un accertamento in fatto non specificamente censurato, il ricorso è inammissibile anche se le altre rationes siano criticate.
- La deduzione dell'omissione di informazioni o della violazione di correttezza contrattuale è irrilevante se manca la prova che la circostanza taciuta abbia inciso in concreto sul valore del bene o sulle condizioni economiche del contratto.
- La domanda di annullamento per dolo richiede allegazione e prova che il raggiro abbia determinato la volontà negoziale; in difetto di tale prova, la censura non può trovare accoglimento.
- La contestazione in cassazione della sufficienza della prova documentale del danno è inammissibile quando si risolva in una critica generica alla valutazione probatoria del giudice di merito.
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