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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18198/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I cinque imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 5/10/2022 che li aveva ritenuti colpevoli di violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (fatture per operazioni inesistenti e reati tributari). Le censure principali erano: per Bonsignore la negazione del beneficio della sospensione condizionale per effetto di un precedente penale poi annullato; per Savalle la violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per avere la Corte d'appello revocato un beneficio riconosciuto in primo grado senza che il P.M. avesse impugnato; per tutti i ricorrenti doglianze sulla motivazione (affermazioni apodittiche, uso di meri indizi non concordanti e inversione dell'onere della prova), sull'assenza del dolo specifico richiesto dagli artt. 2 e 8 del decreto contestato e sulla presunta errata applicazione dell'art. 1350 c.c. circa la forma dei contratti giustificativi delle prestazioni fatturate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili per Savalle, Caccamo, Guglielmino e Norrito, condannandoli alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; ha invece accolto parzialmente il ricorso di Bonsignore limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena, riconoscendo che la precedente condanna invocata per escludere il beneficio era stata annullata dalla Cassazione n. 4487/2012 e che, conseguentemente, la sentenza di appello deve essere annullata nei punti relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare per Bonsignore la Corte ha annullato senza rinvio i capi 3), 4) e 7) perché integralmente estinti per prescrizione e ha dichiarato estinto per prescrizione, fino al 5/4/2013, il reato del capo 1); ha rimesso ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per le residue condotte (in particolare per le condotte posteriori al 5/4/2013). I restanti motivi di ricorso sono stati rigettati come infondati o inammissibili.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale tributaria contestata: artt. 2 e 8 richiedono dolo specifico per l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto provati, in base alla motivazione di merito, gli elementi oggettivi e soggettivi per la responsabilità, salvo le pronunce di prescrizione indicate per Bonsignore

  • art. 163 c.p.

    Regola sulla sospensione condizionale della pena: la sua applicazione può essere preclusa da precedenti condanne non rimosse; nel caso di Bonsignore la preclusione si fondava su una condanna poi annullata, motivo per cui la valutazione va riaperta

  • art. 164 c.p.

    Continuazione e effetti rispetto alla sospensione condizionale: richiamato in relazione alla valutazione del beneficio

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Regola sul regime delle impugnazioni: la Corte osserva che, se il P.M. non impugna il riconoscimento di un beneficio in primo grado, l'appello non dovrebbe comportarne la revoca; nel caso specifico la anomala considerazione della Corte d'appello non ha però pregiudicato Savalle, che risultava comunque beneficiario dopo riduzione della pena per prescrizione

  • art. 1350 c.c.

    Norma sulla forma dei contratti: la Corte ha ritenuto la censura generica e non decisiva per il giudizio di responsabilità; la questione aveva valore difensivo solo se specificamente riferita a singoli rapporti e dimostrata

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha disposto l'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende

  • sentenza della Corte di cassazione n. 4487 del 17/10/2012

    Pronuncia che ha annullato una precedente condanna (emessa nei confronti di Francesco Li Causi) ed è stata estesa per effetto estensivo anche alla posizione di Bonsignore, rimuovendo il precedente che aveva precluso il beneficio della sospensione condizionale

  • sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Se la negazione di un beneficio (es. sospensione condizionale) si fonda su una condanna pregressa che poi viene annullata, il giudice di legittimità può disporre l'annullamento con rinvio della decisione, anche se la prescrizione può estinguere singoli capi.
  • La Cassazione non riesamina i fatti nel merito se la motivazione di merito è logica e congrua; censure generiche sulla mancanza di prova o sulla natura indiziaria sono frequentemente dichiarate inammissibili se non affrontano specificamente i passaggi motivazionali delle sentenze di merito.
  • Quando il pubblico ministero non impugna in primo grado il riconoscimento di un beneficio, l'appello non dovrebbe in linea di principio revocarlo; tuttavia, l'interesse dell'imputato a proporre il gravame può essere nullo se l'errore non ha effetti concreti sulla sua situazione (es. riduzione della pena per prescrizione).
  • La deduzione che determinati rapporti richiedano forma scritta (art. 1350 c.c.) deve essere specificamente collegata ai singoli rapporti e provata: censure generiche sulla forma contrattuale sono inefficaci in Cassazione.
  • La prescrizione può determinare l'annullamento senza rinvio dei capi estinti; quando parte dei reati sono prescritti e altre condotte restano perseguibili, la Corte può annullare parzialmente la sentenza e rinviare la decisione sulla determinazione della pena per le residue condotte.
  • In sede di cassazione la mancata tempestiva istanza di trattazione pubblica da parte dei difensori comporta che il giudizio possa essere trattato in rito cartolare, senza riesame esteso delle questioni processuali legate all'udienza.

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