Cassazione Civile, Ordinanza n. 32890/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, per il periodo d'imposta 2009, aveva indicato in dichiarazione le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico ex art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296/2006, relativi a un immobile poi cedutogli da una società immobiliare. L'Ufficio, mediante cartella emessa ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, recuperava a tassazione la detrazione ritenendo che l'agevolazione non spettasse perché l'immobile era un bene merce, quindi non strumentale all'attività d'impresa. Il contribuente impugnava l'atto; in CTP otteneva solo l'eliminazione delle sanzioni, mentre la CTR respingeva il suo appello e accoglieva quello incidentale dell'Amministrazione, ritenendo inapplicabile il beneficio alle società immobiliari e agli immobili oggetto dell'attività esercitata. In Cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina dell'agevolazione energetica e del d.m. 19 febbraio 2007 per avere la CTR escluso il beneficio in capo ai soggetti esercenti impresa immobiliare e per i cd. beni merce; con il secondo motivo censurava il rigetto della domanda di disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società immobiliari, in assenza di limitazioni soggettive od oggettive nella disciplina. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 1, commi 344 e seguenti, L. 27 dicembre 2006, n. 296
commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349
La detrazione per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti ha portata generalizzata e spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società immobiliari, poiché la norma non contiene limitazioni soggettive od oggettive.
art. 2, D.M. 19 febbraio 2007
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità dell'agevolazione; la Corte lo considera nel quadro della disciplina che non esclude i soggetti imprenditori.
art. 36-ter, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma procedurale che ha fondato l'emissione della cartella di recupero della detrazione in sede di controllo formale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La detrazione per interventi di riqualificazione energetica prevista dalla legge finanziaria 2007 ha natura oggettivamente e soggettivamente generale, salvo espressa esclusione legislativa, e può quindi spettare anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa.
- In materia di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, non è consentito introdurre per via interpretativa limitazioni non previste dal testo normativo, come l'esclusione degli immobili qualificati come beni merce o delle società immobiliari.
- Quando la questione decisa in cassazione è puramente di diritto e non richiede nuovi accertamenti in fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e pronunciarsi direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- Se il primo motivo di ricorso determina l'accoglimento della domanda, le censure ulteriori relative a profili conseguenziali, come le sanzioni, restano assorbite.
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