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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22457/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da numerosi laureati in medicina nei confronti dello Stato per ottenere un'adeguata remunerazione per la frequenza di scuole di specializzazione medica, ovvero in subordine il risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie in materia di retribuzione degli specializzandi. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la Corte di Napoli aveva accolto solo alcune posizioni, distinguendo tra specializzandi in base all'epoca di iscrizione al corso e alla tipologia di specializzazione. I ricorrenti hanno censurato la decisione soprattutto su cinque profili: decorrenza di interessi e rivalutazione; configurabilità di una perdita di chance ulteriore rispetto alla somma parametrata dalla legge nazionale; necessità o meno di una specifica contestazione dello Stato circa l'equipollenza dei corsi alle specializzazioni previste dalle direttive; applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 invece dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999; spettanza della remunerazione anche per chi aveva iniziato la specializzazione prima del 1982. Un ulteriore ricorso ha insistito sulla questione dell'equipollenza del corso frequentato a quelli contemplati dal diritto comunitario e sulla necessità di un contraddittorio specifico. La Corte ha ritenuto inammissibili quasi tutte le censure per mancata confutazione della ratio decidendi o perché contrastanti con orientamenti consolidati; ha invece accolto il motivo relativo ai medici che avevano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 e proseguita dopo il 1 gennaio 1983, nei limiti temporali fissati dalla giurisprudenza eurounitaria e di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili i motivi proposti da Miranda Valentino, Giovanni Miracolo e Maria Saturno; ha dichiarato inammissibili anche quasi tutti i motivi del ricorso di Antonio Arenella e altri medici, e quelli del ricorso di Giuseppe Casarino. Ha però accolto il quarto motivo del ricorso di alcuni medici, limitatamente alla posizione di coloro che avevano iniziato la scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 e l'avevano proseguita oltre il 1 gennaio 1983. In relazione a questi ultimi ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per le spese. Per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti soccombenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Base del procedimento in camera di consiglio per la trattazione del ricorso.

  • art. 332 c.p.c.

    Essendo i medici litisconsorti facoltativi, l'omessa notificazione del ricorso ad alcuni di essi non imponeva l'ordine di integrazione del contraddittorio, perché l'impugnazione era ormai preclusa per i non notificati.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    È stato usato per dichiarare inammissibili i motivi che si ponevano in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte.

  • art. 1219 c.c.

    Per le obbligazioni di valuta derivanti dall'aestimatio legislativa del danno, gli interessi decorrono dalla messa in mora o dalla domanda giudiziale.

  • art. 1224 c.c.

    Gli interessi legali sulle somme dovute come debito di valuta decorrono secondo le regole ordinarie dalla mora/domanda.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la determinazione del danno risarcibile e dei relativi accessori.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno nei limiti del parametro fissato dalla legge.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nel dibattito sulla quantificazione del danno e sul concorso del creditore, senza che la censura superasse il vaglio di inammissibilità.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale norma di rinvio ai criteri del risarcimento aquiliano per la quantificazione del danno da mancata attuazione della direttiva.

  • art. 2697 c.c.

    La prova e l'allegazione del fatto costitutivo gravano sul medico attore, in particolare quanto all'equipollenza della specializzazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a proposito della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della deduzione della causa petendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla non contestazione dei fatti e alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso, ma senza che le censure superassero il vaglio di ammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    La questione dell'equipollenza è stata qualificata come eccezione in senso lato, dunque rilevabile d'ufficio in appello; la non contestazione opera solo sui fatti, non sulle questioni giuridiche.

  • art. 366 c.p.c.

    I ricorrenti non hanno indicato specificamente dove e in che termini fossero state formulate le allegazioni o le non contestazioni decisive, con conseguente inammissibilità.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È stato valorizzato il difetto di specifica indicazione degli atti e delle circostanze processuali rilevanti.

  • art. 11 l. n. 370 del 1999

    Ha operato una aestimatio legislativa del danno da tardiva attuazione delle direttive, sostituendo alla precedente obbligazione risarcitoria un debito di valuta.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    Si applica solo agli iscritti ai corsi a decorrere dall'anno accademico 1991/1992; non si estende ai medici già frequentanti prima di tale data.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 257 del 1991

    Le disposizioni del decreto si applicano dall'anno accademico 1991/1992, con esclusione dei corsi già in corso alla sua entrata in vigore.

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    Richiamati come norme fondative degli obblighi comunitari di attuazione, ma non idonei a fondare un diverso criterio di quantificazione del quantum.

  • artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi

    Richiamati a sostegno della tesi dei ricorrenti, senza esito favorevole.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato per il rapporto tra ordinamento interno e obblighi comunitari.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per la parità di trattamento, ma la Corte ha escluso la disparità prospettata tra diverse categorie di specializzandi.

  • artt. 20 e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocati per sostenere la parità di trattamento e la non discriminazione, ma ritenuti non decisivi rispetto al regime applicabile.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE

    Sono la base della disciplina comunitaria sulla remunerazione adeguata degli specializzandi; la Corte ne ha applicato la lettura consolidata in materia di decorrenza e di requisiti di equipollenza.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di compenso dei medici specializzandi per il mancato o tardivo recepimento delle direttive comunitarie, l'art. 11 della l. n. 370 del 1999 ha operato una quantificazione legislativa del danno, con conseguente trasformazione della pretesa in un debito di valuta, per il quale gli interessi legali decorrono dalla messa in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
  • Per ottenere l'indennità o il risarcimento occorre allegare e provare che la specializzazione frequentata rientrasse negli elenchi comunitari oppure fosse equipollente a corsi previsti in almeno due Stati membri; la relativa contestazione dell'Amministrazione è una mera difesa e l'onere di contestazione nasce solo dopo una specifica allegazione del fatto costitutivo.
  • La non contestazione opera soltanto sui fatti storici specificamente allegati; non può supplire alla mancanza di allegazione del fatto costitutivo né riguardare questioni di diritto, come la corrispondenza della specializzazione a quelle elencate dalla normativa europea.
  • Il d.lgs. n. 257 del 1991 si applica ai corsi iniziati dall'anno accademico 1991/1992 e non ai medici già iscritti a corsi precedenti; per questi ultimi continua a operare il diverso regime risarcitorio/indennitario ricavato dalla normativa e dalla giurisprudenza eurounitaria.
  • La remunerazione adeguata va riconosciuta anche ai medici che abbiano iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 ma l'abbiano proseguita oltre il 1 gennaio 1983, limitatamente al periodo successivo a tale data, se la specializzazione è comune a tutti gli Stati membri o ad almeno due di essi e rientra negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che difetta della specifica indicazione degli atti e delle circostanze processuali rilevanti ex art. 366 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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