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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04674/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme dovute in base a un contratto di mutuo sottoscritto dal debitore principale e garantito da fideiussione prestata dai genitori. Il medesimo debitore, che intratteneva anche un rapporto di conto corrente con la banca, ha contestato altresì l'addebito di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni e spese non dovute, chiedendo la ripetizione dell'indebito e la quantificazione delle somme mediante consulenza tecnica. In primo grado l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata rigettata, ma la banca è stata condannata a restituire al correntista una somma risultata non dovuta sul conto. In appello la banca ha ottenuto il riconoscimento della prescrizione di parte delle pretese del correntista e la compensazione giudiziale tra il credito della banca derivante dal mutuo e quello del correntista da conto corrente, con residuo credito della banca. Il ricorrente ha proposto due motivi di cassazione: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla compensazione, sostenendo che non potesse applicarsi l'art. 1247 c.c. perché la garanzia non sarebbe stata una fideiussione tecnica ma un contratto autonomo di garanzia; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'illegittima applicazione degli interessi legali sulla somma residua in assenza di domanda e la mancata attribuzione di interessi in suo favore. La Corte ha rilevato inoltre la mancata notificazione del ricorso agli altri soggetti presenti in appello, ma ha ritenuto la circostanza irrilevante ai fini decisori perché entrambi i motivi erano comunque inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo carente di autosufficienza e specificità, perché non riproduceva in modo adeguato il contenuto degli atti e delle clausole contrattuali su cui fondava la pretesa qualificazione della garanzia come contratto autonomo, né indicava con precisione i criteri ermeneutici asseritamente violati. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, sia perché, nella parte relativa al mancato riconoscimento degli interessi in favore del ricorrente, la censura avrebbe richiesto appello incidentale ed era comunque coperta da giudicato interno, sia perché, per il resto, difettava ancora una volta di specificità e autosufficienza; inoltre la motivazione della corte territoriale circa la non contestazione del dovuto anche per gli interessi non era stata impugnata ed era quindi coperta da giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1247 c.c.

    La norma sulla compensazione opponibile dal fideiussore è richiamata dal ricorrente per negarne l'applicazione al caso concreto, sostenendo che la garanzia non fosse fideiussione in senso tecnico; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 1224 c.c.

    È invocato per contestare l'applicazione degli interessi legali sulla somma residua dopo compensazione; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su interessi non domandati; la Corte ritiene il motivo inammissibile e comunque parzialmente coperto da giudicato interno.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso viola il requisito di specificità/autosufficienza perché non riporta integralmente o con adeguata precisione il contenuto degli atti e delle clausole contrattuali rilevanti, né la loro localizzazione negli atti di causa.

  • art. 331 c.p.c.

    È menzionato per il caso di litisconsorzio necessario in appello; la mancata notificazione del ricorso agli altri soggetti non determina un esito diverso perché i motivi sono comunque inammissibili.

  • art. 332 c.p.c.

    È menzionato in alternativa all'ipotesi di cause scindibili; in tale evenienza la mancata notifica sarebbe comunque irrilevante perché l'impugnazione degli altri litisconsorti sarebbe ormai preclusa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato sulla violazione delle norme di interpretazione e qualificazione del contratto è indispensabile rispettare in modo rigoroso il requisito di autosufficienza: occorre riportare il contenuto rilevante delle clausole e indicare dove esso sia rinvenibile negli atti processuali.
  • La censura che miri a contestare la qualificazione giuridica di un rapporto contrattuale deve specificare quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in che modo; una deduzione generica di erronea interpretazione della volontà negoziale è inammissibile.
  • In tema di ricorso per cassazione, la mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma comporta l'inammissibilità del motivo, poiché la decisione resta sorretta da una motivazione non attaccata e quindi coperta da giudicato interno.
  • Le domande o censure relative a capi autonomi della decisione non devoluti con il corretto mezzo di impugnazione non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; se il capo è stato deciso sfavorevolmente in primo grado e non correttamente impugnato, la relativa statuizione diviene definitiva.
  • La contestazione dell'applicazione degli interessi in sede di compensazione o di rideterminazione del saldo richiede una precisa allegazione della domanda formulata in giudizio e della sua evoluzione processuale; l'omissione di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompensazioneMutuoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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