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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09972/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La vicenda riguarda una caduta avvenuta su una caditoia in corrispondenza di strisce pedonali in una strada comunale di Sassuolo: una donna anziana, rientrando dall’ufficio postale dove aveva riscosso la pensione, riportava fratture multiple e agiva per il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2051 c.c. contro il Comune, che chiamava in causa la società incaricata della gestione patrimoniale; quest’ultima chiamava a sua volta il consorzio affidatario di ulteriori servizi di manutenzione stradale, il quale eccepiva di non essere legittimato passivamente perché, secondo la sua prospettazione, il servizio era stato affidato ad altre imprese. Una delle imprese chiamate in causa chiamava in manleva la propria assicurazione, che si costituiva contestando la dinamica del sinistro, la propria responsabilità e l’an della pretesa risarcitoria. In primo grado il Tribunale condannava in solido Comune e società gestore al risarcimento, con rivalsa verso i chiamati in garanzia; in appello la Corte territoriale confermava. In Cassazione la compagnia assicuratrice proponeva ricorso principale con sei motivi: contestava la prova del sinistro e la ricostruzione della dinamica; negava che vi fosse un obbligo di segnalazione in capo alla società custode; censurava la statuizione sulla solidarietà tra le imprese coinvolte nella manutenzione; deduceva un vizio di omessa motivazione sulla capacità processuale di due società che, secondo la sua tesi, avevano perso la capacità di stare in giudizio per fallimento o liquidazione; lamentava inoltre la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione sulla percentuale di concorso di colpa della danneggiata; infine si doleva della mancata compensazione delle spese. Il consorzio proponeva ricorso incidentale con sei motivi: eccepiva l’omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva, la propria carenza di legittimazione, l’assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c., la mancata prova del fatto lesivo e del caso fortuito, l’erronea applicazione della disciplina della custodia e la medesima discrasia tra dispositivo e motivazione sul concorso di colpa. La Cassazione ha ritenuto fondati, in via preliminare, il quinto motivo del ricorso principale e il sesto dell’incidentale, perché la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ma con una motivazione incompatibile e non coordinabile con la riduzione del risarcimento già operata in primo grado per concorso colposo della danneggiata: ciò integra un vizio di motivazione non emendabile in sede di interpretazione. È stato inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, con assorbimento dei motivi correlati del ricorso incidentale. Gli altri motivi della compagnia sono stati dichiarati inammissibili o infondati, perché miravano a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità e, in parte, coperta dalla doppia conforme; è stato anche ribadito che il custode può essere contitolare della custodia e che le questioni di interruzione del processo per fallimento o liquidazione coatta tutelano la parte colpita dall’evento interruttivo, non il terzo assicuratore. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo del ricorso principale e il primo e sesto motivo del ricorso incidentale; ha dichiarato assorbiti il sesto motivo del ricorso principale e il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale; ha rigettato il quarto motivo del ricorso principale e dichiarato inammissibili gli altri motivi di entrambi i ricorsi. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame di merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La censura decisiva è stata quella sulla insanabile discrasia tra dispositivo e motivazione in tema di concorso di colpa della danneggiata e quella sull’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva del consorzio.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia richiede la prova del nesso tra cosa e danno; il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito, che deve avere efficacia causale esclusiva. La Corte ha escluso che i motivi del ricorso principale dimostrassero tale evenienza.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la prova del sinistro, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa valutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 14 cod. strada

    Richiamato nelle censure sulla segnalazione della situazione di pericolo; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le contestazioni che tendevano a rimettere in discussione l’accertamento di merito.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato per contestare la solidarietà tra più soggetti coinvolti nella manutenzione; la Corte non ha accolto la doglianza perché fondata su una diversa ricostruzione di fatto.

  • art. 300 c.p.c.

    Invocato per sostenere l’interruzione del processo per fallimento o liquidazione coatta di alcune società; la Corte ha escluso la legittimazione dell’assicurazione a dolersi della mancata interruzione, trattandosi di disciplina posta a tutela della parte colpita dall’evento interruttivo.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha ravvisato un vizio insanabile per mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione sul concorso di colpa della danneggiata, non sanabile in via interpretativa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla compagnia per chiedere diversa regolazione delle spese; il motivo è stato assorbito per effetto dell’accoglimento delle censure che impongono un nuovo esame e una nuova statuizione sulle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Invocato ai fini della compensazione delle spese; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva integra vizio denunciabile in cassazione e non emendabile direttamente in sede di legittimità se richiede accertamenti di fatto.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la carenza di legittimazione passiva del consorzio; la relativa censura è stata accolta solo nella parte in cui la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi che contestavano la valutazione del fatto e l’applicazione dell’art. 2051 c.c.; la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a una nuova valutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di merito sulla prova del fatto lesivo e del fortuito; la Corte ha ritenuto che essi si risolvessero in mere contestazioni fattuali.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 4

    La doppia conforme ha precluso le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. che miravano a contestare l’accertamento fattuale compiuto in entrambi i gradi di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto tra censure di violazione di legge e censure di mero fatto; quelle dirette a ottenere una rivalutazione della dinamica del sinistro sono state dichiarate inammissibili o precluse.

  • art. 1227 c.c., comma 1

    È richiamato in relazione al concorso di colpa della danneggiata; la Corte ha censurato la contraddittorietà tra la percentuale indicata in motivazione e quella risultante dal dispositivo.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il custode si libera solo provando un caso fortuito dotato di efficacia causale esclusiva; non è sufficiente una mera diversa lettura della dinamica del fatto.
  • Le censure di legittimità che mirano a una rivalutazione della prova testimoniale o dell’accertamento della dinamica del sinistro sono inammissibili, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • La mancata corrispondenza tra dispositivo e motivazione su un punto decisivo, come la percentuale di concorso di colpa, integra un vizio della decisione quando la discrasia non sia sanabile per interpretazione del testo.
  • L’omessa pronuncia su un’eccezione ritualmente proposta, come il difetto di legittimazione passiva, costituisce vizio denunciabile in cassazione e impone il rinvio per il relativo esame di merito se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Le questioni di interruzione del processo per fallimento o liquidazione coatta amministrativa sono poste a tutela della parte colpita dall’evento interruttivo e non possono essere fatte valere da un terzo estraneo all’evento stesso, come l’assicuratore del soggetto chiamato in causa.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàLitisconsorzio necessario

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