Cassazione Civile, Ordinanza n. 02930/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
Una società ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni per concorrenza sleale nei confronti di un'altra società e di alcuni suoi dirigenti. La convenuta ha eccepito che la controversia dovesse essere devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa, sostenendo che la domanda civile si fondava in sostanza sulla sottrazione e utilizzazione di informazioni aziendali segrete, già oggetto di un procedimento penale e di precedenti iniziative cautelari davanti al tribunale delle imprese. Il Tribunale di Pordenone ha respinto l'eccezione ritenendo che si trattasse di concorrenza sleale "pura", senza prospettazione della natura segreta delle informazioni ex artt. 98 e 99 c.p.i. e quindi senza interferenza con diritti di proprietà industriale. I ricorrenti hanno allora proposto regolamento di competenza deducendo violazione dell'art. 134 c.p.i. in combinato con l'art. 5 c.p.c., sostenendo che la domanda civile richiamava espressamente gli stessi fatti del processo penale e le sentenze di condanna per violazione di segreto, con conseguente competenza della sezione specializzata. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del regolamento assumendo che l'ordinanza non fosse impugnabile perché resa senza le formalità dell'art. 187, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il provvedimento del Tribunale fosse impugnabile perché decisorio sulla competenza, e ha affermato che, ai fini dell'art. 134 c.p.i., la competenza della sezione specializzata si determina guardando alla prospettazione complessiva dei fatti posti a base della domanda, non alla sola qualificazione formale data dalla parte. Poiché nell'atto di citazione erano richiamati il procedimento penale, i fatti di sottrazione di informazioni riservate e le sentenze di condanna per violazione del segreto, la controversia presentava interferenza con diritti di proprietà industriale ed era devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale territorialmente competente. Le spese sono state rinviate al giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 134, lett. a), D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
La vis attractiva della sezione specializzata in materia di impresa opera quando la domanda di concorrenza sleale interferisce, anche indirettamente, con l'accertamento di un diritto di proprietà industriale o intellettuale.
artt. 98 e 99 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)
La natura segreta delle informazioni aziendali rileva quale possibile oggetto di tutela come diritto di proprietà industriale; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali profili fossero stati richiamati nella domanda civile.
La competenza va determinata in base alla situazione di fatto e alla prospettazione complessiva della domanda al momento della proposizione.
La mancata osservanza delle formalità processuali non impedisce l'impugnazione con regolamento se il provvedimento è comunque decisorio sulla competenza.
È ammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento che statuisca in modo inequivoco sulla competenza.
Una volta affermata la competenza della sezione specializzata, la competenza territoriale si individua secondo i criteri ordinari applicabili.
Richiamato nell'atto di citazione come uno dei reati oggetto del procedimento penale, ma non decisivo ai fini della competenza.
Richiamato nell'atto di citazione come uno dei reati oggetto del procedimento penale, connesso alla sottrazione di segreti.
Richiamato nell'atto di citazione e considerato inconferente il rilievo secondo cui il reato potrebbe astrattamente prescindere dalla violazione del segreto industriale; nel caso concreto la contestazione penale riguardava segreti industriali.
Massime di principio
- Ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la verifica dell'interferenza con diritti di proprietà industriale deve essere compiuta sulla base della prospettazione sostanziale dei fatti allegati dall'attore, e non della sola qualificazione giuridica formalmente indicata in citazione.
- La competenza per materia può attrarsi alla sezione specializzata quando la domanda di concorrenza sleale si fonda, anche indirettamente, sull'accertamento della natura segreta o riservata di informazioni aziendali tutelate come segreti commerciali.
- È impugnabile con regolamento di competenza il provvedimento che, pur adottato in modo irrituale, contenga una statuizione inequivoca e definitiva sulla competenza del giudice adito.
- Nel valutare la competenza non rileva soltanto la querela o l'atto introduttivo in sé, ma l'intero complesso degli atti e dei fatti richiamati a fondamento della pretesa, inclusi gli esiti del procedimento penale se espressamente posti a base della domanda civile.
- Il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica data dalle parti, ma deve individuare la materia controversa dalla reale consistenza della posizione soggettiva dedotta e dal nucleo fattuale della domanda.
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