Cassazione Civile, Ordinanza n. 00500/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un locale commerciale. La committente lamentava che le opere fossero state eseguite non a regola d'arte e chiedeva la riduzione del corrispettivo, oltre al risarcimento dei danni da vizi dell'opera. In primo grado il Tribunale riconosceva il diritto della committente al risarcimento dei costi di eliminazione dei vizi e di un ulteriore danno da sospensione forzata dell'attività per i lavori di ripristino; dopo le compensazioni, residuava però un importo dovuto all'appaltatrice. In appello l'appaltatrice otteneva la revoca del risarcimento per chiusura forzata dell'attività, con aumento dell'importo residuo dovuto dalla committente. Nel ricorso per cassazione la committente deduceva, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 110 c.p.c. e 2495 c.c., sostenendo che l'appello principale era stato proposto da una società cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, priva di legitimatio ad causam. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto non provata la necessità di chiudere il locale durante i lavori e la contrazione dei ricavi, fondandosi su una lettura distorta della CTU e ponendo a suo carico una prova che, secondo la ricorrente, non era richiesta o comunque era già emersa dagli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la società appellante fosse ancora legittimata a proporre appello in forza del principio di ultrattività del mandato alla lite, poiché il difensore aveva ricevuto procura valida per i successivi gradi di giudizio e l'evento estintivo non era stato dichiarato o notificato nel corso del processo. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale non aveva escluso in sé il danno da eliminazione dei vizi, ma aveva negato la prova del diverso danno da lucro cessante, ossia della necessità di chiudere il locale e della perdita di ricavi durante i lavori di ripristino. La Cassazione ha inoltre precisato che l'eventuale errore sulla persistenza dei vizi al momento della CTU non era decisivo e, comunque, evocava semmai un errore revocatorio. È stata altresì disposta la declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente; nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per la costituzione del solo controricorrente ai fini della dichiarazione di estraneità al giudizio.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere la carenza di legittimazione processuale della società estinta; la Corte non ne accoglie la tesi alla luce dell'ultrattività del mandato alla lite.
richiamato per affermare l'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese; la Corte lo coordina con il principio processuale di ultrattività della procura nei rapporti con il difensore.
evocato in relazione all'omessa dichiarazione/notificazione dell'evento interruttivo nel corso del giudizio.
richiamato per affermare che, se l'evento non è dichiarato o notificato, la parte resta processualmente rappresentata dal difensore.
richiamato in tema di notificazione dell'impugnazione presso il procuratore che ha ricevuto procura valida anche per i successivi gradi.
richiamato dai motivi di ricorso per denunciare violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ritiene il secondo motivo inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi.
invocato per la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
invocato per la pretesa errata valutazione del materiale probatorio.
invocato per contestare l'apprezzamento delle prove e della CTU.
invocato per vizio di motivazione della sentenza d'appello.
comma 1-quater; comma 1-bis
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una parte costituita a mezzo di procuratore perde capacità o si estingue e l'evento non viene dichiarato in udienza né notificato alle altre parti, opera l'ultrattività del mandato alla lite: il difensore continua a rappresentarla nel processo come se l'evento non si fosse verificato, con effetti sulla validità delle notifiche e sulla legittimazione a proporre impugnazione nei gradi successivi, salvo gli specifici limiti del ricorso per cassazione che richiede procura speciale.
- Nel giudizio di appello la parte che impugna una condanna per danni da inadempimento dell'appaltatore deve censurare la reale ratio decidendi della sentenza; è inammissibile il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura delle prove senza confrontarsi con il capo della decisione fondato sulla mancata prova del pregiudizio dedotto.
- La prova del lucro cessante non può essere surrogata dalla sola allegazione dell'esistenza di vizi dell'opera: occorre dimostrare in concreto la necessità di sospendere l'attività, il periodo di chiusura e l'incidenza economica effettiva sulla produzione dei ricavi.
- L'eventuale errore nella ricostruzione del fatto storico o nella lettura di una consulenza tecnica, ove non incida sulla reale ragione decisoria, non è di per sé idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso per cassazione; può piuttosto integrare, in astratto, un errore revocatorio se ricorrono i relativi presupposti.
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