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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28887/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, dichiarandolo inammissibile senza esaminare i tre motivi di ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a maggior imposta per gli anni 2007 e 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nell'ordinanza la Corte esamina in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. La Corte rileva che la sentenza d'appello è stata depositata il 10 ottobre 2018 e che al termine lungo di sei mesi doveva aggiungersi la sospensione di nove mesi prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018; computando tale sospensione, il termine scadeva il 10 gennaio 2020, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta solo il 10 febbraio 2020. La Corte richiama il principio secondo cui la sospensione feriale resta assorbita quando il termine d'impugnazione ricada già interamente in una sospensione legale più ampia, salvo espressa diversa previsione.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    La sospensione prevista dalla norma incide sul termine di impugnazione; nel caso concreto, al termine lungo di sei mesi va aggiunto il periodo di sospensione di nove mesi.

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011

    Richiamato in giurisprudenza come precedente in tema di sospensione ex lege del termine d'impugnazione, con esclusione dell'ulteriore sospensione feriale quando questa ricade nell'arco della sospensione legale più ampia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In presenza dei presupposti processuali, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Quando una sospensione legale straordinaria del termine per impugnare copre integralmente il periodo rilevante, la sospensione feriale non si somma ulteriormente, salvo espressa previsione contraria.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, il termine lungo deve essere calcolato tenendo conto della sospensione ex lege applicabile al caso concreto; la notificazione oltre il termine così determinato rende il ricorso inammissibile.
  • L'accoglimento dell'eccezione di tardività preclude l'esame dei motivi di ricorso e comporta la condanna alle spese del giudizio.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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