Cassazione Civile, Ordinanza n. 28571/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva accolto la domanda del Comune di ottenere il trasferimento di alcune unità immobiliari previste nell'ambito di un piano di recupero urbano. Dopo l'estinzione della società originariamente vincolata alla convenzione di arbitrato, l’azione era stata rivolta ai soci successori; tra questi, un socio-persona fisica e una società consortile in liquidazione avevano impugnato il lodo davanti alla corte d’appello con azione di nullità, deducendo in sintesi: 1) la nullità dell’arbitrato per violazione dell’art. 816-quater c.p.c. in un arbitrato rituale pluriparte, per non essere stata correttamente effettuata la designazione degli arbitri e per asserita improcedibilità del procedimento; 2) la lesione del diritto all’imparzialità e terzietà degli arbitri per la designazione di un arbitro collegato a un familiare di una parte, con richiesta di lettura costituzionalmente orientata dell’art. 815 c.p.c.; 3) l’erronea esclusione della nullità del lodo e la pretesa integrazione extratestuale della clausola convenzionale; 4) la mancanza di accordo sostanziale alla base della domanda del Comune; 5) la censura dell’interpretazione della convenzione e del protocollo d’intesa, sostenendo che le aree seminterrate dovessero ritenersi destinate a parcheggio privato; 6) la violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale; 7) l’erronea declaratoria di inammissibilità di ulteriori censure fondate su note tecniche dell’ufficio comunale. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la fattispecie rientrava nell’art. 816-quater c.p.c. in presenza di litisconsorzio necessario tra i soci successori della società estinta, ma ha valorizzato l’accertamento di fatto della corte d’appello secondo cui le parti avevano poi comunque accettato il numero degli arbitri, con conseguente validità della designazione e irrilevanza delle censure sulla pretesa improcedibilità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la ricusazione dell’arbitro era stata già esaminata e respinta in modo non sindacabile e perché i motivi di ricusazione sono tassativi. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi dal terzo al settimo, ritenendo che essi tendessero in realtà a contestare l’accertamento di fatto e l’interpretazione della convenzione compiuti nel merito, profili non devolvibili in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese.
Norme richiamate
primo comma; ultimo comma
In arbitrato pluriparte, la procedura è ammissibile solo nei casi previsti dalla norma; fuori da tali casi il procedimento si scinde o, se vi è litisconsorzio necessario, è improcedibile. Tuttavia, l’accordo successivo delle parti sulla nomina degli arbitri sana la questione se risultante in fatto dal verbale.
I motivi di ricusazione dell’arbitro sono tipici e tassativi; non è consentito introdurre per via interpretativa un ulteriore caso di ricusazione.
Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci succedono nei rapporti ancora pendenti della società estinta; la successione verso i debiti sociali comporta litisconsorzio processuale tra tutti i soci nei limiti delle rispettive quote.
La censura che mira a negare l’accordo contrattuale non può tradursi in una generica contestazione della lettura del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito.
artt. 1362 c.c., 1366 c.c., 1367 c.c., 1370 c.c.
La doglianza di violazione dei criteri ermeneutici non può essere usata per sovvertire l’accertamento di fatto o la lettura del contenuto della clausola operata dal giudice di merito; la valutazione dell’oggetto contrattuale resta insindacabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità.
art. 28, quinto comma, L. n. 1150 del 1942
La convenzione non trascritta resta comunque efficace tra le parti stipulanti.
Il verbale richiamato era stato depositato in copia in cassazione; il suo contenuto, essendo atto formato dinanzi all’autorità giudiziaria, è contestabile solo con querela di falso.
La censura non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
art. 13, comma 1-quater
È stata applicata la statuizione sulle conseguenze economiche dell’impugnazione respinta, con condanna alle spese e richiamo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel litisconsorzio necessario tra successori di una società estinta, la controversia può rientrare nell’art. 816-quater c.p.c. in tema di arbitrato pluriparte; tuttavia la nullità o improcedibilità del procedimento non è configurabile quando, in fatto, risulti un successivo accordo di tutte le parti sulla nomina degli arbitri.
- L’asserita improcedibilità dell’arbitrato pluriparte non va confusa con una nullità ordinaria del procedimento: il diverso regime impedisce di applicare meccanicamente le regole di sanatoria proprie delle nullità processuali.
- I motivi di ricusazione dell’arbitro sono tipici e non possono essere ampliati dal giudice per via interpretativa o costituzionalmente orientata oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- In sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non è consentito censurare la rivalutazione del fatto o l’interpretazione del contratto quando la doglianza mira in realtà a sovvertire l’accertamento del giudice di merito.
- Le risultanze di un verbale formato dinanzi al giudice non possono essere contestate nel merito della loro veridicità se non mediante querela di falso.
- La critica all’interpretazione della clausola contrattuale deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o eccentriche rispetto a tale ratio sono inammissibili.
Come è indicizzato
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